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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 40

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA L.R. 19 GIUGNO 1984, N. 35, RECANTE NORME PER LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 19 aprile 1995

Art. 5
1.
I commi secondo e terzo dell'art. 8 della L.R. n. 35/1984 sono così sostituiti:
"Il Consiglio regionale, con l'atto deliberativo di cui all'art. 6, comma 2, lett. d) detta indirizzi vincolanti per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente al fine di sviluppare una più efficace azione di riduzione del rischio sismico, nel rispetto della normativa tecnica statale e delle disposizioni contenute ai commi seguenti.
Gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica, gli atti di apposizione del vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 Sito esterno e la concessione edilizia comunale che preveda interventi di recupero edilizio delle categorie A1) o A2), di cui all'art. 36 della L.R. 7 dicembre 1978 n. 47 e successive modificazioni, individuano le particolari esigenze architettoniche, ambientali ed estetiche per le quali è consentito il ricorso a tecniche di intervento anche non specificamente menzionate dalla normativa tecnica sismica, purché se ne dimostri, con adeguata documentazione, l'uguale efficacia.
I progetti edilizi relativi al rinnovo e alla sostituzione di parti strutturali, anche da attuarsi per una singola unità immobiliare, comprendono gli elementi necessari a dimostrare che non si modifica in maniera sostanziale il comportamento globale dell'edificio. Nel caso di complessi edilizi la documentazione necessaria a dimostrare che gli interventi previsti non arrecano aggravi agli edifici contigui può essere sostituita dalla documentazione inerente agli strumenti urbanistici attuativi, qualora comprenda il rilievo geometrico e strutturale del complesso.".
2.
Nel quarto comma dell'art. 8 della L.R. n. 35/1984 le parole
"di ristrutturazione edilizia od urbanistica"
sono sostituite dalla seguente
"edilizi".
3.
Dopo il quinto comma dell'art. 8 della L.R. n. 35/1984 è aggiunto il seguente:
"Nei Comuni classificati sismici l'individuazione delle destinazioni d'uso compatibili degli immobili, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 8 novembre 1988, n. 46, come sostituito dall'art. 16 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6, è attuata attenendosi anche ai seguenti criteri:
a) per tutti gli usi di rilevante interesse pubblico, individuati a norma dell'art. 6, comma 1, lett. b), il Comune deve verificare in via preliminare la possibilità di conferire all'immobile sufficiente sicurezza alle azioni sismiche, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e tipologiche;
b) per gli usi di rilevante interesse pubblico di importanza primaria per le necessità della protezione civile, deve essere verificata inoltre l'accessibilità anche in situazioni di emergenza.".
4.
L'art. 9 della L.R. n. 35/1984 è così sostituito:
"Art. 9
Deroghe
1. Le deroghe previste dallart. 12 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 possono essere richieste solamente per gli interventi edilizi nei centri storici, individuati ai sensi dellart. 36 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni, qualora le prescrizioni del piano regolatore generale o dei piani attuativi non consentano losservanza delle norme tecniche." .

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