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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 40

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA L.R. 19 GIUGNO 1984, N. 35, RECANTE NORME PER LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 19 aprile 1995

Art. 6
1.
L'art. 10 della L.R. n. 35/1984 è così sostituito:
"Art. 10
Formazione dei piani regolatori generali ai fini della riduzione del rischio sismico
1. I Comuni classificati sismici, nellambito della formazione dei propri strumenti urbanistici, generali e attuativi, sono tenuti a valutare la compatibilità delle previsioni in essi contenute con lobiettivo della riduzione del rischio sismico e con le esigenze di protezione civile, sulla base di analisi di pericolosità locale nonché di vulnerabilità ed esposizione urbana.
2. Nello svolgimento delle valutazioni di compatibilità di cui al comma 1, i Comuni, dopo lapprovazione della delibera di cui al precedente art. 6, comma 2, lett. e), si conformano agli indirizzi del Consiglio regionale.
3. Resta fermo quanto disposto dallart. 20, terzo comma, della legge 10 dicembre 1981, n. 741." .

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