LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 40
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA L.R. 19 GIUGNO 1984, N. 35, RECANTE NORME PER LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE
(Legge di pura modifica. Vedi artt. dall'1 al 18 della L.R. 19 giugno 1984 n. 35)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 19 aprile 1995
Art. 8
1.
L'art. 17 della L.R. n. 35/1984 è sostituito dal seguente:
"Art. 17
Disposizione transitoria
1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore nel centottantesimo giorno dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione fermo restando quanto previsto dal successivo comma 3.
2. Per i piani urbanistici già adottati, nonché per i progetti presentati e le opere in corso di realizzazione alla data indicata al comma 1 trovano applicazione le disposizioni procedurali e tecniche di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64
.

3. Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della Regione i Comuni classificati sismici sono tenuti ad adottare l'adeguamento, alla legislazione sismica nazionale e agli artt. 8 e 9 della presente legge, dei regolamenti edilizi e delle norme tecniche di attuazione dei vigenti strumenti urbanistici generali.
4. Dall'entrata in vigore della presente legge, per i piani regolatori generali o piani di fabbricazione privi della relazione geologica prevista dall'art. 48, punto 6, della legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47 e successive modificazioni, la documentazione del progetto di cui all'art. 3 va integrata con una indagine geologica estesa a un adeguato intorno.".