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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 40

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA L.R. 19 GIUGNO 1984, N. 35, RECANTE NORME PER LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 19 aprile 1995

Art. 9
1.
Il primo comma dell'art. 18 della L.R. n. 35/1984 è sostituito dal seguente:
"Per garantire un adeguato supporto tecnico-scientifico alla complessiva attività regionale per la riduzione del rischio sismico, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con organi del Consiglio nazionale delle ricerche e con altre strutture pubbliche di ricerca.".

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