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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 40

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA L.R. 19 GIUGNO 1984, N. 35, RECANTE NORME PER LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 19 aprile 1995

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
Al primo comma dell'art. 1 della L.R. 19 giugno 1984 n. 35 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"salvo i casi di opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità, individuati ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), della presente legge.".
2.
Il primo e secondo comma dell'art. 2 della L.R. n. 35/1984 sono sostituiti dai seguenti:
"Fuori dei casi di opere di trascurabile importanza, di cui al precedente art. 1, primo comma, i lavori delle opere edilizie ricadenti nelle zone dichiarate sismiche non possono essere iniziati senza il deposito del progetto esecutivo e dei suoi allegati, secondo le modalitè e i contenuti precisati dal successivo art. 3, ovvero senza lautorizzazione di cui agli artt. 2 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nel caso di opere di rilevante interesse pubblico individuate a norma dellart. 6, comma 1, lett. b).
L'obbligo delle autorizzazioni di cui agli artt. 2 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 si estende agli edifici esistenti che assumono rilevante interesse pubblico a seguito di mutamento di destinazione duso, anche non connesso a trasformazioni edilizie." .
3.
Il primo e secondo comma dell'art. 3 della L.R. n. 35/1984 sono così sostituiti:
"Il deposito del progetto esecutivo e degli allegati è effettuato prima dell'inizio dei lavori presso il competente Servizio provinciale difesa del suolo, che rilascia all'interessato una ricevuta da cui risulti la data e l'elenco della documentazione depositata.
Una copia della ricevuta di deposito è natta pervenire, a cura del committente, al Sindaco del comune nel cui territorio si intende eseguire l'opera, per i provvedimenti previsti dall'art. 19 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 Sito esterno.
Il progetto esecutivo è corredato da una dichiarazione, anche ai sensi dell'art. 481 del C.P., nella quale i progettisti asseverano che:
a) il progetto non inerisca ad un'opera di rilevante interesse pubblico, soggetta ad autorizzazione ai sensi del primo comma del precedente art. 2;
b) il progetto sia stato redatto nel rispetto delle norme tecniche di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 Sito esterno, comprensive dei decreti ministeriali emanati ai sensi degli artt. 1 e 3 di tale legge;
c) il progetto che inerisca a interventi sugli edifici esistenti sia stato redatto nel rispetto anche degli artt. 8 e 9 e degli eventuali indirizzi vincolanti emanati ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. d);
d) nel caso di intervento sugli edifici esistenti, il progetto risulti classificato di adeguamento ovvero di miglioramento in conformità a quanto disposto dalle norme tecniche di cui all'art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 Sito esterno;
e) gli elaborati progettuali depositati possiedano i requisiti di completezza di cui all'art. 17 della legge 2 febbraio 1974 n. 64 Sito esterno, come eventualmente specificati dal Consiglio regionale a norma dell'art. 6, comma 2, lett. c), della presente legge.
I progettisti attestano altresì la congruità tra la dichiarazione di cui al precedente comma e quella presentata ai sensi dell'art. 27, quarto comma, della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, come sostituito dall'art. 22 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6.".
5.
I commi quinto e sesto dell'art. 3 della L.R. n. 35/1984 sono coì sostituiti:
"Copia del progetto esecutivo e degli allegati depositati, vistati dal Servizio provinciale difesa del suolo, deve essere conservata nella documentazione di cantiere a disposizione del personale incaricato della vigilanza.
Le varianti in corso d'opera che modifichino sostanzialmente gli effetti delle azioni sismiche sulla struttura ovvero portino alla realizzazione di una delle opere di rilevante interesse pubblico individuate a norma dell'art. 6, comma 1, lett. b), sono subordinate, rispettivamente, al deposito del progetto disciplinato dal presente articolo ovvero all'autorizzazione di cui agli artt. 2 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 Sito esterno.".
6.
Art. 2
1.
Il terzo comma dell'art. 5 della L.R. n. 35/1984 è cos젳ostituito:
"Le opere di rilevante interesse pubblico, individuate dal Consiglio regionale a norma dell'art. 6, comma 1, lettera b), sono sottoposte a controllo sistematico.".
2.
Il quarto comma dell'art. 5 della L.R. n. 35/1984 è cos젳ostituito:
"I progetti non sottoposti al controllo sistematico di cui al precedente terzo comma, sono soggetti al controllo con il metodo del campione estratto casualmente. Il Consiglio regionale stabilisce, con l'atto regolamentare previsto dal successivo articolo 6, comma 1, le modalità per l'esecuzione del controllo campionario sui progetti, determinando la frequenza del sorteggio e la dimensione del campione da estrarre.".
3.
Dopo il quarto comma dellart. 5 della L.R. n. 35/1984 sono aggiunti i seguenti:
"I controlli sulle opere in corso vengono svolti secondo quanto previsto dallart. 29 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Il Servizio provinciale difesa del suolo svolge tali controlli sulla base di criteri definiti con delibera della Giunta regionale assunta previo parere delle principali organizzazioni professionali e produttive.
Continua a trovare applicazione quanto disposto dal Titolo III della legge 2 febbraio 1974, n. 64.".
Art. 3
1.
L'art. 6 della L.R. n. 35/1984 è così sostituito:
"Art. 6
Provvedimenti attuativi
1. Il Consiglio regionale, con proprio atto regolamentare, determina:
a) le modalità di controllo di cui al quarto comma dellart. 5;
b) le opere di rilevante interesse pubblico sottoposte ad autorizzazione per linizio lavori e a controllo sistematico, ai sensi degli artt. 2, primo comma, e 5, terzo comma.
2. Il Consiglio regionale, con apposita delibera, definisce altresì:
a) le opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità, non soggette ai procedimenti di controllo previsti dalla presente legge, ai sensi del primo comma dellart. 1;
b) i criteri di identificazione di eventuali varianti in corso dopera di cui allultimo comma dellart. 3, in merito alla modifica sostanziale degli effetti delle azioni sismiche sulla struttura;
c) il contenuto e i requisiti di completezza degli elaborati progettuali, per ciascun tipo di intervento, di cui allart. 2;
d) indirizzi vincolanti per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, di cui al successivo art. 8;
e) indirizzi vincolanti per la formazione dei piani territoriali e urbanistici relativi ai Comuni dichiarati sismici, al fine di farli corrispondere alle esigenze di riduzione del rischio sismico." .
Art. 4
1.
L'art. 7 della L.R. n. 35/1984 è così sostituito:
"Art. 7
Utilizzazione degli edifici e dei manufatti
1. Il direttore dei lavori deve comunicare al Servizio provinciale difesa del suolo lavvenuta ultimazione dellopera. Alla comunicazione è allegata una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori attesta, anche ai sensi dellart. 481 del C.P., la conformità dellopera al progetto depositato e alle norme della presente legge.
2. Per i lavori che siano stati assoggettati a controllo a norma dellart. 5, il Servizio provinciale difesa del suolo provvede, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di ultimazione dei lavori, al rilascio del certificato previsto dallart. 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
3. Ai fini del rilascio del certificato di conformitè edilizia di cui allart. 10 della L.R. 26 aprile 1990, n. 33, come modificato dallart. 23 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6, il committente deve allegare alla domanda:
a) la dichiarazione del direttore dei lavori di cui al comma 1 ovvero il certificato di cui al precedente comma 2;
b) il certificato di collaudo delle opere nei casi previsti dalla normativa vigente.".
Art. 5
1.
I commi secondo e terzo dell'art. 8 della L.R. n. 35/1984 sono così sostituiti:
"Il Consiglio regionale, con l'atto deliberativo di cui all'art. 6, comma 2, lett. d) detta indirizzi vincolanti per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente al fine di sviluppare una più efficace azione di riduzione del rischio sismico, nel rispetto della normativa tecnica statale e delle disposizioni contenute ai commi seguenti.
Gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica, gli atti di apposizione del vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 Sito esterno e la concessione edilizia comunale che preveda interventi di recupero edilizio delle categorie A1) o A2), di cui all'art. 36 della L.R. 7 dicembre 1978 n. 47 e successive modificazioni, individuano le particolari esigenze architettoniche, ambientali ed estetiche per le quali è consentito il ricorso a tecniche di intervento anche non specificamente menzionate dalla normativa tecnica sismica, purché se ne dimostri, con adeguata documentazione, l'uguale efficacia.
I progetti edilizi relativi al rinnovo e alla sostituzione di parti strutturali, anche da attuarsi per una singola unità immobiliare, comprendono gli elementi necessari a dimostrare che non si modifica in maniera sostanziale il comportamento globale dell'edificio. Nel caso di complessi edilizi la documentazione necessaria a dimostrare che gli interventi previsti non arrecano aggravi agli edifici contigui può essere sostituita dalla documentazione inerente agli strumenti urbanistici attuativi, qualora comprenda il rilievo geometrico e strutturale del complesso.".
2.
Nel quarto comma dell'art. 8 della L.R. n. 35/1984 le parole
"di ristrutturazione edilizia od urbanistica"
sono sostituite dalla seguente
"edilizi".
3.
Dopo il quinto comma dell'art. 8 della L.R. n. 35/1984 è aggiunto il seguente:
"Nei Comuni classificati sismici l'individuazione delle destinazioni d'uso compatibili degli immobili, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 8 novembre 1988, n. 46, come sostituito dall'art. 16 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6, è attuata attenendosi anche ai seguenti criteri:
a) per tutti gli usi di rilevante interesse pubblico, individuati a norma dell'art. 6, comma 1, lett. b), il Comune deve verificare in via preliminare la possibilità di conferire all'immobile sufficiente sicurezza alle azioni sismiche, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e tipologiche;
b) per gli usi di rilevante interesse pubblico di importanza primaria per le necessità della protezione civile, deve essere verificata inoltre l'accessibilità anche in situazioni di emergenza.".
4.
L'art. 9 della L.R. n. 35/1984 è così sostituito:
"Art. 9
Deroghe
1. Le deroghe previste dallart. 12 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 possono essere richieste solamente per gli interventi edilizi nei centri storici, individuati ai sensi dellart. 36 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni, qualora le prescrizioni del piano regolatore generale o dei piani attuativi non consentano losservanza delle norme tecniche." .
Art. 6
1.
L'art. 10 della L.R. n. 35/1984 è così sostituito:
"Art. 10
Formazione dei piani regolatori generali ai fini della riduzione del rischio sismico
1. I Comuni classificati sismici, nellambito della formazione dei propri strumenti urbanistici, generali e attuativi, sono tenuti a valutare la compatibilità delle previsioni in essi contenute con lobiettivo della riduzione del rischio sismico e con le esigenze di protezione civile, sulla base di analisi di pericolosità locale nonché di vulnerabilità ed esposizione urbana.
2. Nello svolgimento delle valutazioni di compatibilità di cui al comma 1, i Comuni, dopo lapprovazione della delibera di cui al precedente art. 6, comma 2, lett. e), si conformano agli indirizzi del Consiglio regionale.
3. Resta fermo quanto disposto dallart. 20, terzo comma, della legge 10 dicembre 1981, n. 741." .
Art. 7
1.
Gli artt. 12, 13, 14, 15 e 16 della L.R. n. 35/1984 sono abrogati.
Art. 8
1.
L'art. 17 della L.R. n. 35/1984 è sostituito dal seguente:
"Art. 17
Disposizione transitoria
1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore nel centottantesimo giorno dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione fermo restando quanto previsto dal successivo comma 3.
2. Per i piani urbanistici già adottati, nonché per i progetti presentati e le opere in corso di realizzazione alla data indicata al comma 1 trovano applicazione le disposizioni procedurali e tecniche di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 Sito esterno.
3. Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della Regione i Comuni classificati sismici sono tenuti ad adottare l'adeguamento, alla legislazione sismica nazionale e agli artt. 8 e 9 della presente legge, dei regolamenti edilizi e delle norme tecniche di attuazione dei vigenti strumenti urbanistici generali.
4. Dall'entrata in vigore della presente legge, per i piani regolatori generali o piani di fabbricazione privi della relazione geologica prevista dall'art. 48, punto 6, della legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47 e successive modificazioni, la documentazione del progetto di cui all'art. 3 va integrata con una indagine geologica estesa a un adeguato intorno.".
Art. 9
1.
Il primo comma dell'art. 18 della L.R. n. 35/1984 è sostituito dal seguente:
"Per garantire un adeguato supporto tecnico-scientifico alla complessiva attività regionale per la riduzione del rischio sismico, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con organi del Consiglio nazionale delle ricerche e con altre strutture pubbliche di ricerca.".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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