LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 41
CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI PER LE AUTONOMIE LOCALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 19 aprile 1995
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La Regione Emilia-Romagna eroga un contributo annuo al Comitato di coordinamento (CALER) fra le associazioni regionali delle autonomie locali per favorirne l'unità di azione, il coordinamento unitario e permanente, la promozione delle politiche rivolte agli enti associati, la formazione di uffici di rappresentanza dotati di comuni mezzi e strumenti per lo svolgimento di attività riguardanti in particolare l'informazione e i servizi.
2. Il contributo è unitario e viene erogato dalla Giunta regionale, sulla base di un programma annuo di riferimento coerente con gli obiettivi e i principi previsti nell'accordo sottoscritto fra Regione Emilia- Romagna ed associazioni delle autonomie locali.
3. La determinazione del contributo è effettuata, annualmente, dalla legge di bilancio ai sensi dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977 n. 31.
Art. 2
1. La L.R. 18 gennaio 1974 n. 4 (Adesione della Regione Emilia-Romagna alla Lega regionale per le autonomie e i poteri locali e all'Associazione per il Consiglio dei Comuni d'Europa) e la L.R. 23 luglio 1979 n. 18 (Contributi ad associazioni per le autonomie locali che si prefiggono lo sviluppo dei poteri locali) sono abrogate.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 14 aprile 1995 PIER LUIGI BERSANI