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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 41

CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI PER LE AUTONOMIE LOCALI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 giugno 1997 n. 17 Sito esterno

Art. 1
1. La Regione Emilia-Romagna eroga un contributo annuo al Comitato di coordinamento (CALER) fra le associazioni regionali delle autonomie locali per favorirne l'unità di azione, il coordinamento unitario e permanente, la promozione delle politiche rivolte agli enti associati, la formazione di uffici di rappresentanza dotati di comuni mezzi e strumenti per lo svolgimento di attività riguardanti in particolare l'informazione e i servizi.
2. Il contributo è unitario e viene erogato dalla Giunta regionale, sulla base di un programma annuo di riferimento coerente con gli obiettivi e i principi previsti nell'accordo sottoscritto fra Regione Emilia- Romagna ed associazioni delle autonomie locali.
3. La determinazione del contributo è effettuata, annualmente, dalla legge di bilancio ai sensi dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977 n. 31.
Art. 2
1.
La L.R. 18 gennaio 1974 n. 4 (Adesione della Regione Emilia-Romagna alla Lega regionale per le autonomie e i poteri locali e all'Associazione per il Consiglio dei Comuni d'Europa) e la L.R. 23 luglio 1979 n. 18 (Contributi ad associazioni per le autonomie locali che si prefiggono lo sviluppo dei poteri locali) sono abrogate.
Art. 2 bis
1. La Regione Emilia-Romagna aderisce alla Lega delle Autonomie locali, con sede a Bologna, e all'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa, con sede a Roma.
2. Agli effetti dei contributi associativi si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 1.

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