LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 41
CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI PER LE AUTONOMIE LOCALI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 1
(sostituiti commi 1 e 2 da art. 37 L.R. 29 dicembre 2006, n. 20)
1. In via transitoria e fino alla istituzione del Consiglio delle Autonomie locali, la Regione Emilia-Romagna eroga un contributo annuo alle Associazioni regionali delle Autonomie locali, per favorirne anche attraverso strumenti comuni, l'unità d'azione ed il coordinamento unitario e permanente, nonché la promozione delle politiche rivolte agli enti associati ed in particolare l'attività di supporto al lavoro della Conferenza Regione - Autonomie locali (CRAL).
2. Il contributo è unitario e viene erogato dalla Giunta regionale sulla base di una proposta di attività e di riparto fra le Associazioni regionali delle Autonomie locali definito dalle medesime sentito il comitato di presidenza della CRAL.
3. La determinazione del contributo è effettuata, annualmente, dalla legge di bilancio ai sensi dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977 n. 31.