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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 41

CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI PER LE AUTONOMIE LOCALI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 giugno 1997 n. 17

L.R. 29 dicembre 2006, n. 20

Art. 1

(sostituiti commi 1 e 2 da art. 37 L.R. 29 dicembre 2006, n. 20)

1. In via transitoria e fino alla istituzione del Consiglio delle Autonomie locali, la Regione Emilia-Romagna eroga un contributo annuo alle Associazioni regionali delle Autonomie locali, per favorirne anche attraverso strumenti comuni, l'unità d'azione ed il coordinamento unitario e permanente, nonché la promozione delle politiche rivolte agli enti associati ed in particolare l'attività di supporto al lavoro della Conferenza Regione - Autonomie locali (CRAL).
2. Il contributo è unitario e viene erogato dalla Giunta regionale sulla base di una proposta di attività e di riparto fra le Associazioni regionali delle Autonomie locali definito dalle medesime sentito il comitato di presidenza della CRAL.
3. La determinazione del contributo è effettuata, annualmente, dalla legge di bilancio ai sensi dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977 n. 31.
Art. 2
1.
La L.R. 18 gennaio 1974 n. 4 (Adesione della Regione Emilia-Romagna alla Lega regionale per le autonomie e i poteri locali e all'Associazione per il Consiglio dei Comuni d'Europa) e la L.R. 23 luglio 1979 n. 18 (Contributi ad associazioni per le autonomie locali che si prefiggono lo sviluppo dei poteri locali) sono abrogate.
Art. 2 bis
1. La Regione Emilia-Romagna aderisce alla Lega delle Autonomie locali, con sede a Bologna, e all'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa, con sede a Roma.
2. Agli effetti dei contributi associativi si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 1.

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