LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 42
(sostituita rubrica da art. 2 L.R. 21 dicembre 2012 n. 17)
(già sostituito comma 3 da art. 2 L.R. 19 agosto 1996 n. 33 , poi sostituito da art. 3 L.R. 21 dicembre 2012 n. 17) infine articolo abrogato da art. 33 L.R. 26 luglio 2013 n. 11. Vedi, ora, art. 4 della stessa legge)
(sostituito da art. 4 L.R. 21 dicembre 2012 n. 17 , infine articolo abrogato da art. 33 L.R. 26 luglio 2013 n. 11. Vedi, ora, art. 5 della stessa legge)
(sostituito comma 1 da art. 2 L.R. 23 dicembre 2010 n. 13 , infine articolo abrogato da art. 33 L.R. 26 luglio 2013 n. 11. Vedi, ora, art. 6 della stessa legge)
(sostituito comma 1 da art. 3 L.R. 19 agosto 1996 n. 33, abrogato comma 4 da art. 4 L.R. 23 dicembre 2010 n. 13 , in seguito modificata alinea, lett. a), lett. b), lett. c), lett. d) e lett. e) comma 1 da art. 5 L.R. 21 dicembre 2012 n. 17 ; infine articolo abrogato da art. 33 L.R. 26 luglio 2013 n. 11. Vedi, ora, art. 7 della stessa legge)
(già sostituito da art. 4 L.R. 19 agosto 1996 n. 33, sostituiti comma 1 e lett. a) comma 6 da art. 1 L.R. 18 febbraio 2002 n. 3 , sostituita lett. b) comma 1, sostituiti commi 2, 5, 6 e abrogati commi 3 e 4 da art. 3 L.R. 23 dicembre 2010 n. 13 , sostituito da art. 6 L.R. 21 dicembre 2012 n. 17 infine articolo abrogato da art. 33 L.R. 26 luglio 2013 n. 11. Vedi, ora, art. 8 della stessa legge)
(già sostituito da art. 5 L.R. 19 agosto 1996 n. 33;
poi sostituiti commi 2 e 3 da art. 16 L.R. 8 settembre 1997 n. 32;
indi modificato comma 1 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38;
infine abrogato da art. 8 L.R. 18 febbraio 2002 n. 3)
In virtù dell'art. 9 L.R. 18 febbraio 2002 n. 3, i consiglieri che abbiano effettuato versamenti aggiuntivi ai sensi del previgente comma 1 possono richiederne l'integrale rimborso entro novanta giorni dall'entrata in vigore della succitata legge. Il testo del previgente comma 1 era il seguente:
"1. Ove il consigliere, per tutta la durata del mandato abbia versato una quota aggiuntiva pari al 25 per cento della trattenuta di cui all'art. 3, a seguito del suo decesso è attribuita o al coniuge o ai figli una quota pari al 50 per cento dell'importo lordo dell'assegno vitalizio spettante. Condizione necessaria di tale attribuzione è che il consigliere al momento del decesso abbia conseguito i requisiti di contribuzione prescritti per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio."
Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 13, l'istituto dell'assegno vitalizio regionale di cui alla presente legge è abrogato dal 1 gennaio 2013.
Ai sensi dell'art. 14 L.R. 21 dicembre 2012 n. 17 è facoltà del Consigliere in carica o cessato dal mandato di rinunciare all'assegno vitalizio.