Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 42

INDICE

Espandere area cap1 Capo I - Disposizioni generali
Espandere area cap2 Capo II - Indennità di carica e indennità di funzione
Chiudere area cap3 Capo III - Trattamento di missione e rimborsi spese
Art. 8 - Missioni e rimborso spese effettivamente sostenute
Art. 9 - Rimborso spese effettivamente sostenute
Art. 10 - Uso di autovetture di servizio
Espandere area cap4 Capo IV - Indennità di fine mandato e assegno vitalizio
Espandere area cap5 Capo V - Disposizioni sul collocamento in aspettativa dei dipendenti di pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale. Sospensione dalla carica di consigliere regionale
Espandere area cap6 Capo VI Norme transitorie e finali - Abrogazioni
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1

(già sostituito da art. 1 L.R. 19 agosto 1996 n. 33, poi modificato da art. 30 L.R. 23 luglio 2010 n. 7) , ancora sostituito da art.1 L.R. 21 dicembre 2012 n. 17 infine articolo abrogato da art. 33 L.R. 26 luglio 2013 n. 11. Vedi, ora, art. 3 della stessa legge)

Trattamento indennitario e rimborsi per i consiglieri regionali
abrogato.
Capo II
Indennità di carica e indennità di funzione
Art. 2

(già sostituito comma 3 da art. 2 L.R. 19 agosto 1996 n. 33 , poi sostituito da art. 3 L.R. 21 dicembre 2012 n. 17) infine articolo abrogato da art. 33 L.R. 26 luglio 2013 n. 11. Vedi, ora, art. 4 della stessa legge)

Indennità di carica
abrogato
Art. 3

(sostituito da art. 4 L.R. 21 dicembre 2012 n. 17 , infine articolo abrogato da art. 33 L.R. 26 luglio 2013 n. 11. Vedi, ora, art. 5 della stessa legge)

Trattenute sulla indennità di carica
abrogato.
Art. 4

(sostituito comma 1 da art. 2 L.R. 23 dicembre 2010 n. 13 , infine articolo abrogato da art. 33 L.R. 26 luglio 2013 n. 11. Vedi, ora, art. 6 della stessa legge)

Diritto alla indennità di carica
abrogato.
Art. 5

(sostituito comma 1 da art. 3 L.R. 19 agosto 1996 n. 33, abrogato comma 4 da art. 4 L.R. 23 dicembre 2010 n. 13 , in seguito modificata alinea, lett. a), lett. b), lett. c), lett. d) e lett. e) comma 1 da art. 5 L.R. 21 dicembre 2012 n. 17 ; infine articolo abrogato da art. 33 L.R. 26 luglio 2013 n. 11. Vedi, ora, art. 7 della stessa legge)

Indennità di funzione
abrogato.
Art. 6

(già sostituito da art. 4 L.R. 19 agosto 1996 n. 33, sostituiti comma 1 e lett. a) comma 6 da art. 1 L.R. 18 febbraio 2002 n. 3 , sostituita lett. b) comma 1, sostituiti commi 2, 5, 6 e abrogati commi 3 e 4 da art. 3 L.R. 23 dicembre 2010 n. 13 , sostituito da art. 6 L.R. 21 dicembre 2012 n. 17 infine articolo abrogato da art. 33 L.R. 26 luglio 2013 n. 11. Vedi, ora, art. 8 della stessa legge)

Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato
abrogato.
Art. 7

(già sostituito da art. 5 L.R. 19 agosto 1996 n. 33;

poi sostituiti commi 2 e 3 da art. 16 L.R. 8 settembre 1997 n. 32;

indi modificato comma 1 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38;

infine abrogato da art. 8 L.R. 18 febbraio 2002 n. 3)

Rimborso delle spese connesse all'espletamento del mandato
abrogato
Capo III
Trattamento di missione e rimborsi spese
Art. 8

(già sostituito da art. 17 L.R. 8 settembre 1997 n. 32 , poi sostituito da art. 2 L.R. 18 febbraio 2002 n. 3, modificato comma 2 da art. 30 L.R. 23 luglio 2010 n. 7, ancora sostituito da art. 7 L.R. 21 dicembre 2012 n. 17 , infine articolo abrogato da art. 33 L.R. 26 luglio 2013 n. 11. Vedi, ora, art. 9 della stessa legge)

Missioni e rimborso spese effettivamente sostenute
abrogato.
Rimborso spese effettivamente sostenute
abrogato.
Art. 10

(già sostituito comma 3 da art. 6 L.R. 19 agosto 1996 n. 33, in seguito lo stesso abrogato da art. 4 L.R. 23 dicembre 2010 n. 13, modificata rubrica e comma 1 da art. 9 L.R. 21 dicembre 2012 n. 17 infine articolo abrogato da art. 33 L.R. 26 luglio 2013 n. 11. Vedi, ora, art. 10 della stessa legge)

Uso di autovetture di servizio
abrogato.
Capo IV
Indennità di fine mandato e assegno vitalizio
Indennità di fine mandato
abrogato.
Art. 12

(sostituito comma 1 e abrogato comma 2 da art. 4 L.R. 23 dicembre 2010 n. 13 , poi modificato comma 1 da art. 10 L.R. 21 dicembre 2012 n. 17, infine abrogato intero articolo da art. 15 L.R. 12 marzo 2015 n. 1)

Misura della indennità di fine mandato
abrogato.
Art. 12 bis

(già articolo aggiunto da art. 3 L.R. 18 febbraio 2002 n. 3, poi abrogato da art. 15 L.R. 12 marzo 2015 n. 1)

Anticipo sull'indennità di fine mandato
abrogato.
Art. 13

(aggiunto comma 3 bis. da art. 11 L.R. 21 dicembre 2012 n. 17)

Assegno vitalizio (3)(4)
1. L'assegno vitalizio mensile compete ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto sessanta anni di età e che abbiano corrisposto il contributo di cui all'art. 3 per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio regionale o che abbiano esercitato la facoltà di cui all'art. 16.
2. L'assegno vitalizio, tanto nella forma diretta quanto nella quota prevista dall'art. 20, è cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al consigliere cessato dal mandato o agli aventi diritto alla quota di cui all'art. 20.
3. Ai fini del computo del periodo di mandato di cui al comma 1, la frazione di anno si considera come anno intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi ed un giorno. Per il periodo così computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui all'art. 3.
3 bis. Stante l'abolizione del vitalizio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale), non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012.
Art. 13 bis

(già aggiunto da art. 12 L.R. 21 dicembre 2012 n. 17, poi inserito comma 1 bis. da art. 14 L.R. 12 marzo 2015 n. 1)

Esclusione dell'erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera n) del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, qualora il titolare dell'assegno vitalizio sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici, l'erogazione del vitalizio di cui sia in godimento è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella della interdizione stessa.
1 bis. Analoga misura è adottata per colui che sia stato condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui agli articoli 416 bis e 416 ter del codice penale, ovvero per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del DL 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
2. Il titolare dell'assegno vitalizio che sia condannato ai sensi del comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici dell'Assemblea legislativa regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, procedendo al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti del titolare dell'assegno di reversibilità che sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici.
Consiglieri inabili al lavoro
abrogato.
Accertamento della inabilità permanente
abrogato.
Art. 16

(sostituiti commi 1 e 2 da art. 13 L.R. 21 dicembre 2012 n. 17), poi modificato comma 2 da art. 33 L.R. 26 luglio 2013 n. 11)

Contributi volontari
1. Il consigliere in carica al 1° gennaio 2013 ha facoltà di continuare il versamento del contributo di cui all'articolo 3 sino al termine della legislatura e comunque per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà maturato i requisiti di cui all'articolo 13, comma 1.
2. Il consigliere che non intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve comunicarlo per iscritto al Presidente dell'Assemblea legislativa ... . L'ammontare del versamento è determinato con riferimento all'indennità di carica vigente alla data di presentazione della domanda.
3. Non è ammesso alla contribuzione volontaria il consigliere dichiarato ineleggibile.
Art. 17

(modificato comma 2 da art. 4 L.R. 18 febbraio 2002 n. 3, sostituito comma 4 da art. 15 L.R. 21 dicembre 2012 n. 17)

Restituzione contributi versati - Ricongiunzione - Sospensione dell'assegno vitalizio
1. Il consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio e che non possa o non intenda avvalersi della facoltà di cui all'art. 16, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza rivalutazione monetaria nè corresponsione di interessi.
2. Il consigliere regionale che non abbia esercitato il mandato per una intera legislatura e che abbia ottenuto la restituzione di contributi trattenuti, qualora sia rieletto in successive legislature, ha diritto su domanda a versare nuovamente i contributi per il suddetto periodo nella misura corrispondente a quella vigente alla data della domanda. Il consigliere che non abbia esercitato il mandato per legislature intere, qualora sia rieletto in successive legislature ha diritto, su domanda, a versare i contributi a completamento delle stesse legislature. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, accogliendo la domanda, stabilisce le modalità di versamento, accordando anche la possibilità di una rateazione che non si protragga oltre i tre anni e che comunque si concluda entro la legislatura nella quale è presentata la domanda.
3. Qualora il consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già goda resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione del mandato l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.
4. L'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale; l'assegno è ripristinato con la cessazione dell'esercizio di tali mandati. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa stabilisce, con proprio regolamento, ulteriori cause di sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio a seguito dell'assunzione di cariche pubbliche remunerate con indennità lorde mensili pari o superiori al 40 per cento dell'indennità di carica lorda mensile di cui all'articolo 2.
Art. 18

(sostituito comma 1 da art. 5 L.R. 18 febbraio 2002 n. 3 e abrogato comma 2 da art. 8 L.R. 18 febbraio 2002 n. 3 , poi abrogato comma 4 da art. 33 L.R. 26 luglio 2013 n. 11)

Misura dell'assegno vitalizio
1. L'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale sull'indennità mensile lorda di cui all'articolo 2 spettante ai consiglieri in carica.
2. abrogato.
3. La misura dell'assegno vitalizio varia in relazione al numero di anni di mandato legislativo secondo la seguente tabella:
---------------------------------------------------------------------------------------------
Anni di contribuzione Percentuali sulla indennità
mensile lorda
---------------------------------------------------------------------------------------------
5 20%
6 23%
7 26%
8 29%
9 32%
10 35%
11 38%
12 41%
13 44%
14 47%
15 anni ed oltre 50%
---------------------------------------------------------------------------------------------
4. abrogato.
Art. 19

(abrogato comma 4 da art. 33 L.R. 26 luglio 2013 n. 11)

Decorrenza dell'assegno vitalizio
1. L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età per conseguire il diritto.
2. Nel caso in cui il consigliere al momento della cessazione del mandato sia già in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 comma 1, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione del mandato.
3. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'assegno percepiscono l'assegno stesso con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della fine della legislatura.
4. abrogato.
Art. 20

(sostituiti commi 1 e 4 da art. 6 L.R. 18 febbraio 2002 n. 3)

Quota aggiuntiva alla trattenuta prevista all'art. 3
1. Ove il consigliere, per tutta la durata del mandato abbia versato una quota aggiuntiva pari al 25 per cento della trattenuta di cui all'articolo 3, a seguito del suo decesso è attribuita o al coniuge o ai figli una quota pari al 50 per cento dell'importo lordo dell'assegno vitalizio minimo. Condizione necessaria di tale attribuzione è che il consigliere al momento del decesso abbia conseguito i requisiti di contribuzione prescritti per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio. Qualora la quota aggiuntiva sia stata versata dal consigliere per tutte le legislature in cui ha esercitato il mandato, la quota del 50 per cento da attribuirsi al coniuge o ai figli è rapportata all'importo lordo dell'assegno vitalizio spettante al consigliere al momento del decesso.(2)
2. Nel caso in cui la quota dell'assegno sia attribuita ai figli, essa è suddivisa in parti uguali. I figli hanno diritto alla quota loro attribuita fino alla maggiore età o, purché studenti, fino al compimento del 26° anno di età, salvo il caso di totale invalidità a proficuo lavoro accertato con le modalità di cui all'art. 15. La perdita del diritto da parte di uno o più figli alla porzione di quota spettante comporta la ridistribuzione della quota complessiva tra gli altri figli.
3. L'ottenimento del beneficio di cui ai commi precedenti è subordinato alla comunicazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di volersene avvalere. Il consigliere può in ogni momento modificare l'indicazione nominativa delle persone beneficiarie.
4. Sia la comunicazione di cui al comma 3, sia l'inizio della contribuzione di cui al comma 1 ha luogo entro sessanta giorni dalla assunzione del mandato. La comunicazione può aver luogo anche nel corso del mandato consiliare: in tal caso l'obbligo di pagamento della quota aggiuntiva di cui al comma 1 retroagisce alla data di assunzione della carica di consigliere; a richiesta del consigliere il versamento dei contributi dovuti può essere rateizzato, fermo restando l'obbligo di corrispondere l'intera somma dovuta entro la data in cui ha termine il proprio mandato.
5. Qualora uno dei beneficiari della quota dell'assegno entri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento della medesima resta sospeso per tutta la durata di esercizio del mandato, ed è ripristinato alla cessazione di questo. La quota dell'assegno non è comunque cumulabile con l'assegno vitalizio diretto a carico dello stesso Consiglio regionale. Il diritto alla quota si estingue con la morte della persona che ne ha beneficiato al momento del decesso del consigliere.
Art. 21
Quota dell'assegno in caso di morte del consigliere per cause di servizio
1. Se il decesso del consigliere avviene per cause di servizio, la quota dell'assegno compete agli aventi diritto nella misura di cui all'art. 20 comma 1, indipendentemente dall'età del consigliere e dagli anni di mandato coperti dal contributo di cui all'art. 3. Qualora il consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno cinque anni, l'assegno è commisurato all'importo minimo del vitalizio.
Art. 22
Decorrenza e prescrizioni dei ratei di assegno
1. La corresponsione della quota di assegno di cui all'art. 20 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del consigliere.
2. I ratei di assegni non riscossi entro cinque anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti.
3. Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore decide inappellabilmente l'Ufficio di Presidenza.
Capo V
Disposizioni sul collocamento in aspettativa dei dipendenti di pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale. Sospensione dalla carica di consigliere regionale
Art. 23

(abrogato da art. 33 L.R. 26 luglio 2013 n. 11. Vedi, ora, art. 11 della stessa legge)

Collocamento in aspettativa
abrogato.
Art. 24

(modificato comma 4 da art. 16 L.R. 21 dicembre 2012 n. 17), poi articolo abrogato da art. 33 L.R. 26 luglio 2013 n. 11. Vedi, ora, art. 12 della stessa legge)

Opzione circa il trattamento economico
abrogato.
Art. 25

(abrogato da art. 33 L.R. 26 luglio 2013 n. 11. Vedi, ora, art. 13 della stessa legge)

Sospensione dell'indennità per privazione delle libertà personali
abrogato.
Art. 26

(abrogato da art. 33 L.R. 26 luglio 2013 n. 11. Vedi, ora, art. 14 della stessa legge)

Assegno in caso di sospensione dalla carica
abrogato.
Capo VI
Norme transitorie e finali - Abrogazioni
Oneri per il trattamento indennitario dei consiglieri
abrogato.
Art. 28

(abrogati commi 3 e 4 da art. 8 L.R. 18 febbraio 2002 n. 3)

Disposizioni transitorie
1. Le norme di cui al Capo IV si applicano ai consiglieri eletti per la prima volta al Consiglio regionale nella legislatura successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.
2. Salvo per quanto disposto al comma 2 dell'art. 18, la materia di cui al Capo IV per i consiglieri in carica o cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad essere disciplinata in conformità alle disposizioni di cui alla L.R. 22 gennaio 1973, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.
3. abrogato
4. abrogato
Sostituzione di norme
abrogato.
Art. 30
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, a decorrere dal 1° giugno 1995, si fa fronte con gli stanziamenti dell'apposito capitolo di spesa previsto nel bilancio della Regione per il funzionamento del Consiglio regionale.
Art. 31
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiara urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione Sito esterno e dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Note del Redattore:

In virtù dell'art. 9 L.R. 18 febbraio 2002 n. 3, i consiglieri che abbiano effettuato versamenti aggiuntivi ai sensi del previgente comma 1 possono richiederne l'integrale rimborso entro novanta giorni dall'entrata in vigore della succitata legge. Il testo del previgente comma 1 era il seguente:

"1. Ove il consigliere, per tutta la durata del mandato abbia versato una quota aggiuntiva pari al 25 per cento della trattenuta di cui all'art. 3, a seguito del suo decesso è attribuita o al coniuge o ai figli una quota pari al 50 per cento dell'importo lordo dell'assegno vitalizio spettante. Condizione necessaria di tale attribuzione è che il consigliere al momento del decesso abbia conseguito i requisiti di contribuzione prescritti per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio."

Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 13, l'istituto dell'assegno vitalizio regionale di cui alla presente legge è abrogato dal 1 gennaio 2013.

Ai sensi dell'art. 14 L.R. 21 dicembre 2012 n. 17 è facoltà del Consigliere in carica o cessato dal mandato di rinunciare all'assegno vitalizio.

Espandi Indice