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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 44

RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE (ARPA) DELL'EMILIA-ROMAGNA

Capo III
FUNZIONAMENTO
Art. 11
Regolamento
1. Il Direttore generale adotta il regolamento entro centoventi giorni dalla costituzione dell'ARPA.
2. Il regolamento disciplina il funzionamento dell'ARPA e in particolare definisce:
a) la dotazione organica, che può prevedere ruoli e profili anche non compresi tra quelli previsti dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno;
b) l'assetto organizzativo di cui all'art. 15;
c) le disposizioni concernenti il personale;
d) la contabilità dell'ARPA di cui all'art. 22.
Art. 12
Programma annuale
1. Nell'ambito dei criteri e degli indirizzi stabiliti mediante le convenzioni e gli accordi di programma di cui al precedente art. 3, il Direttore Generale dell'Agenzia, sulla base delle proposte dei Comitati provinciali di cui alsuccessivo art. 16, e delle indicazioni formulate congiuntamente dagli Assessori regionali competenti inmateria di ambiente e sanita' per quanto concerne le prestazioni che l'ARPA e' tenuta a fornire annualmente alla Regione, predispone il programma annuale di attivita'.
Art. 13
Dotazioni per il funzionamento dell'ARPA
1. Il Presidente della Giunta regionale, con propri decreti, previa delibera della Giunta, provvede, anche in base alla ricognizione di cui al successivo art. 25, all'assegnazione ed al successivo trasferimento all'ARPA del personale, dei beni, del patrimonio, delle attrezzature, della relativa dotazione finanziaria dei Presidi multizonali di prevenzione (PMP) e dei Servizi delle USL adibiti alle attività e compiti assegnati all'ARPA sulla base del riparto di competenze di cui all'Allegato 1.
2. Il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta, provvede altresì al trasferimento all'ARPA di personale, beni, patrimonio, attrezzature, relative dotazioni finanziarie della Regione, di Enti, finanziati con risorse regionali, destinati all'esercizio delle funzioni assegnate all'ARPA. Tale trasferimento riguarda in primo luogo le funzioni relative all'analisi, al rilevamento e al monitoraggio dei dati ambientali e meteoclimatici, alla prevenzione e controllo dei grandi rischi industriali, nonchè alla gestione dei sistemi informativi ambientali.
3. Gli Enti locali individuano il personale, i beni, il patrimonio, le attrezzature, le relative dotazioni finanziarie, adibiti al 31 dicembre 1993 all'espletamento delle funzioni assegnate all'ARPA dalla presente legge, e ne propongono l'assegnazione all'ARPA. Per la loro assegnazione e definitivo trasferimento all'ARPA si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta.
4. Con i provvedimenti di cui ai precedenti commi vengono altresì stabilite le attività e le prestazioni assicurate dall'ARPA agli Enti trasferenti nonchè il corrispondente finanziamento da devolvere in modo ricorrente all'ARPA stessa.
5. All'atto del trasferimento all'ARPA del personale di cui ai commi 2 e 3 i rispettivi Enti di provenienza provvedono alla soppressione nei propri organici di un eguale numero di posti nelle qualifiche e profili corrispondenti.
Art. 14
Disposizioni concernenti il personale dell'ARPA
1. Ai sensi dell'art.03, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 Sito esterno convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61 Sito esterno, in attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 Sito esterno, il personale assegnato e trasferito all'ARPA a norma della presente legge conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto dell'assegnazione e del trasferimento, compresa l'anzianità maturata e fatti salvi gli effetti di eventuali procedure concorsuali in corso di svolgimento, nonchè il salario accessorio secondo la contrattazione decentrata degli Enti di provenienza.
2. Qualora alla data del 31 dicembre 1996 non sia stata data attuazione alle disposizioni di cui all'art. 45, comma 3, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 Sito esterno, il Direttore generale dell'ARPA, sulla base di specifici indirizzi della Giunta regionale e nel rispetto delle norme vigenti in materia di relazioni sindacali, provvede alla stipula di un apposito contratto decentrato, prevedendo modalità e termini per la omogeneizzazione dei trattamenti giuridici ed economici del personale dell'ARPA. Tale contratto decentrato è soggetto al controllo preventivo della Giunta regionale e viene adeguato alla normativa contrattuale nazionale dalla data della sua entrata in vigore.
3. Al personale dell'ARPA incaricato dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo si applicano le disposizioni sul personale ispettivo di cui all'art. 2 - bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 Sito esterno convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61 Sito esterno. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza tale personale riveste anche la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

Note del Redattore:

Si riporta di seguito l'art. 7 (Disposizione finanziaria transitoria) della L.R. 30 luglio 1999 n. 18 Sito esterno:

" 1. Per il 1999 agli oneri derivanti dai finanziamenti di cui all'art. 21, comma 1, lett. d) della L.R. 44/95, come sostituito dalla presente legge, ammontanti a L. 1.000.000.000, la Regione fa fronte con i fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Cap. 86500 <Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese di investimento di sviluppo> alla voce n. 11 dell'elenco n. 5 allegato alla legge regionale di approvazione del Bilancio per l'esercizio finanziario 1999, e con le modalità previste dall'art. 11 della L.R. 28 aprile 1999, n. 6. "

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