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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 44

RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE (ARPA) DELL'EMILIA-ROMAGNA

Titolo I
PRINCIPI GENERALI E COORDINAMENTO CON GLI ENTI LOCALI
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La Regione, con la presente legge, in attuazione delle disposizioni dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 Sito esterno convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61 Sito esterno e dell'art. 6 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19, istituisce l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente, di seguito denominata ARPA, ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali e alla prevenzione collettiva.
2. La presente legge disciplina altresì le modalità di coordinamento dell'ARPA con il sistema delle autonomie locali e con il Servizio sanitario dell'Emilia-Romagna, perseguendo l'obiettivo della massima integrazione programmatica e tecnico-operativa.
Art. 2
Funzioni della Regione
1. La Regione, nell'ambito delle proprie funzioni in materia sanitaria e ambientale, provvede in particolare a:
a) definire gli obiettivi generali delle attività di prevenzione e di controllo ambientale;
b) promuovere il più ampio concorso degli Enti locali alla definizione degli obiettivi ed alla programmazione delle attività di prevenzione e di controllo ambientale;
c) assumere atti di indirizzo e coordinamento;
d) promuovere la collaborazione con i soggetti operanti nel settore della prevenzione e dei controlli ambientali.
2. Al fine di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle funzioni regionali è istituito un Comitato tecnico interdipartimentale, con riferimento alle competenze sanitarie, ambientali e produttive. La Giunta regionale ne definisce composizione, compiti, durata e ne nomina il coordinatore.
Art. 3
Rapporti con gli Enti istituzionali
1. Gli Enti locali e le Aziende-USL, per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale e di prevenzione collettiva di rispettiva competenza, si avvalgono dell'ARPA.
2. L'ARPA assicura agli Enti locali e ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL della regione attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico e analitico sulla base di apposite convenzioni ed accordi di programma.
3. La Regione stipula convenzioni con le Province nelle quali vengono stabiliti i criteri e le modalità, previsti dall'art.02, comma 2 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 Sito esterno convertito con modificazione in legge 21 gennaio 1994, n. 61 Sito esterno, di utilizzo delle strutture provinciali dell'ARPA per il supporto all'espletamento delle funzioni amministrative, in particolare di quelle autorizzative e di controllo, attribuite e delegate alle Province stesse in materia ambientale.
4. Per la definizione delle attività tecniche a supporto delle funzioni di prevenzione collettiva e di controllo ambientale degli Enti locali e dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL, nonchè, per la individuazione dei livelli qualitativi e quantitativi, dei tempi e dei costi delle prestazioni erogate dall'ARPA, la Regione promuove la conclusione di un apposito accordo di programma, di norma triennale, con i soggetti interessati. A tal fine il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, convoca una apposita conferenza tra i rappresentanti delle Province, delle Aziende-USL e dell'ARPA per la valutazione degli elementi e delle condizioni dell'accordo. Sull'ipotesi di accordo le Province acquisiscono il parere della Consulta provinciale per la sanità di cui all'art. 14 della L. R. 12 maggio 1994, n. 19.
5. Le Province, gli altri Enti locali e le Aziende-USL possono stipulare ulteriori accordi con l'ARPA per prestazioni aggiuntive ed altre attività, fra quelle individuate dall'art. 5, inerenti le proprie funzioni istituzionali, anche circoscritte per ambiti territoriali, funzionali e temporali.
6. L'ARPA ed i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL, nelle materie di rispettiva competenza, propongono, secondo le modalità definite al successivo art. 17, alle Amministrazioni competenti le misure cautelari e di emergenza che si rendano necessarie alla tutela dell'ambiente e della salute.

Note del Redattore:

Si riporta di seguito l'art. 7 (Disposizione finanziaria transitoria) della L.R. 30 luglio 1999 n. 18 Sito esterno:

" 1. Per il 1999 agli oneri derivanti dai finanziamenti di cui all'art. 21, comma 1, lett. d) della L.R. 44/95, come sostituito dalla presente legge, ammontanti a L. 1.000.000.000, la Regione fa fronte con i fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Cap. 86500 <Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese di investimento di sviluppo> alla voce n. 11 dell'elenco n. 5 allegato alla legge regionale di approvazione del Bilancio per l'esercizio finanziario 1999, e con le modalità previste dall'art. 11 della L.R. 28 aprile 1999, n. 6. "

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