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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 44

RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE (ARPA) DELL'EMILIA-ROMAGNA

Titolo IV
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 24
Soppressione dei Presidi multizonali di prevenzione
1. Alla data di costituzione dell'ARPA sono soppressi i Presidi multizonali di prevenzione (PMP) di cui alla L.R. 7 settembre 1981, n. 33, recante " Organizzazione e funzionamento dei presidi multizonali di prevenzione ".
2. L'esercizio delle funzioni e delle attività di cui agli artt. 5 e 19 della L.R. 33/81 è assicurato dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL presso le quali attualmente operano i Settori con tali competenze.
3. Le Commissioni per la protezione dalle radiazioni ionizzanti, di cui all'art. 15 della L.R. 33/81, operano presso le Sezioni provinciali dell'ARPA. La Giunta regionale con apposita direttiva disciplina i criteri per la composizione ed il funzionamento di tali Commissioni.
Art. 25
Assegnazione all'ARPA delle dotazioni organiche e del personale dal Servizio sanitario regionale
1. Sono assegnate all'ARPA, fin dalla sua costituzione, le dotazioni organiche in essere alla data del 1° gennaio 1994 dei settori chimici, fisici e biotossicologici dei PMP, indicate nell'Allegato 2.
2. Il personale dei settori dei PMP indicati al comma 1 è assegnato e trasferito all'ARPA fin dalla sua costituzione.
3. Sono assegnati, altresì, all'ARPA i posti delle dotazioni organiche dei Servizi di Igiene pubblica delle Aziende USL, individuati in base alla ricognizione effettuata sul personale adibito, alla data del 31 dicembre 1993, alle attività di cui al precedente art. 5 già di competenza delle Aziende-USL, comprese le attività laboratoristiche, trasferite all'ARPA ai sensi della presente legge. Tale assegnazione ricomprende anche i posti, con arrotondamento della somma all'unità, delle frazioni di personale comunque utilizzato per le attività trasferite.
4. I posti individuati ed assegnati all'ARPA secondo i commi 1 e 3 sono soppressi dalle dotazioni organiche delle Aziende- USL.
5. Il personale delle Aziende-USL adibito in modo esclusivo alle attività trasferite di cui all'art. 5 è assegnato e trasferito all'ARPA sin dalla sua costituzione.
6. Il personale dei Servizi di Igiene pubblica delle Aziende-USL adibito in prevalenza alle attività trasferite di cui all'art. 5 è assegnato all'ARPA fin dalla sua costituzione.
7. Il personale dei Servizi di Igiene pubblica delle Aziende-USL addetto in modo non esclusivo alle attività trasferite all'ARPA può esercitare opzione per l'assegnazione definitiva nei posti delle dotazioni organiche di pari profilo professionale, posizione funzionale e settore di attività o, ove prevista, disciplina, copribili presso l'ARPA e le Aziende-USL di appartenenza.
8. La Giunta regionale provvede ad assegnare e trasferire, secondo specifiche graduatorie, predisposte sulla base dei criteri previsti dalle normative vigenti in materia, il personale di cui al comma 6 all'ARPA o alle Aziende-USL.
9. Per un periodo di sei mesi dalla data di costituzione dell'ARPA e comunque fino alla organizzazione delle strutture amministrative dell'ARPA stessa, il trattamento economico del personale trasferito e assegnato all'ARPA è assicurato, in anticipazione, dagli Enti di provenienza.
10. Per la copertura dei posti vacanti e disponibili delle dotazioni organiche dell'ARPA può essere utilizzato l'istituto della mobilità tra le pubbliche Amministrazioni secondo le norme vigenti.
Art. 26
Assegnazione all'ARPA delle dotazioni e del personale del Servizio meteorologico regionale
1. Fin dalla sua costituzione sono assegnati e trasferiti all'ARPA il personale, le dotazioni finanziarie, i beni, il patrimonio e le attrezzature nonchè un numero di posti pari alla consistenza del personale, assegnati al Servizio meteorologico regionale dell'Emilia-Romagna alla data del 1° gennaio 1994.
2. Contestualmente al trasferimento di cui al comma 1 sono soppressi i corrispondenti posti del ruolo regionale ad esaurimento istituiti dall'art. 10 della L. R. 1 aprile 1993, n. 18 " Soppressione dell'ente regionale di sviluppo agricolo per l'Emilia-Romagna - ERSA. Modificazioni alla L.R. 18 agosto 1984, n. 44, recante norme per l'istituzione e il funzionamento delle strutture organizzative della Regione ".
Art. 27
Assegnazione della quota del Fondo sanitario relativo all'anno 1995
1. La Giunta regionale provvede ad assegnare all'ARPA, nei termini temporali previsti per la sua costituzione, i fondi necessari a garantire per l'anno 1995 la gestione delle attività, del personale, delle strutture trasferite dal Servizio sanitario, rivedendo contestualmente le assegnazioni attribuite alle Aziende-USL interessate dai trasferimenti.
Art. 28
Termine per la prima definizione di convenzioni e accordi di programma
1. In sede di prima applicazione, le convenzioni e gli accordi di programma previsti dal precedente art. 3 sono definiti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 29
Verifica delle dotazioni assegnate all'ARPA
1. La Giunta regionale, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a verificare, sulla base di specifici indicatori di efficacia ed efficienza, le prestazioni erogate dall'ARPA a favore degli Enti istituzionali e dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL. Su tale base la Giunta regionale, su parere del Comitato di indirizzo di cui all'art. 8, conferma o ridetermina le dotazioni organiche, strumentali e finanziarie assegnate all'ARPA.
Art. 30
Abrogazione di norme
1. Sono abrogate le norme, in particolare di cui alla L.R. 7 settembre 1981, n. 33 recante: " Organizzazione e funzionamento dei Presidi multizonali di prevenzione " e alla L.R. 4 maggio 1982, n. 19 " Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica ", non compatibili con quanto disposto dalla presente legge.

Note del Redattore:

Si riporta di seguito l'art. 7 (Disposizione finanziaria transitoria) della L.R. 30 luglio 1999 n. 18 Sito esterno:

" 1. Per il 1999 agli oneri derivanti dai finanziamenti di cui all'art. 21, comma 1, lett. d) della L.R. 44/95, come sostituito dalla presente legge, ammontanti a L. 1.000.000.000, la Regione fa fronte con i fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Cap. 86500 <Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese di investimento di sviluppo> alla voce n. 11 dell'elenco n. 5 allegato alla legge regionale di approvazione del Bilancio per l'esercizio finanziario 1999, e con le modalità previste dall'art. 11 della L.R. 28 aprile 1999, n. 6. "

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