Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 44

RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE (ARPA) DELL'EMILIA-ROMAGNA

Capo IV
ORGANIZZAZIONE
Art. 15

(abrogato comma 5 da art. 37 L.R. 14 aprile 2004 n. 7)

Articolazione organizzativa dell'ARPA
1. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge, l'ARPA si articola, in strutture centrali e territorialmente in sezioni provinciali.
2. La struttura centrale dell'ARPA svolge le attività connesse alla gestione del personale, del bilancio e del patrimonio, alla formazione ed aggiornamento del personale, al coordinamento tecnico delle attività, nonché ogni altra attività di carattere unitario.
3. Ogni Sezione provinciale è una struttura unitaria diretta da un Direttore di sezione, nominato dal Direttore generale dell'ARPA, sentito il Presidente della Provincia. Il Direttore di sezione è responsabile nei confronti del Direttore generale.
4. Le Sezioni provinciali, per la realizzazione dei programmi di competenza, godono di autonomia gestionale nei limiti delle risorse loro assegnate dal Direttore generale.
5. abrogato
6. Le articolazioni funzionali sono individuate, a livello sia centrale sia provinciale, sulla base delle principali aree di intervento dell'ARPA.
7. Singole Sezioni provinciali possono essere incaricate di svolgere determinati compiti a livello interprovinciale o regionale.
8. L'assetto organizzativo dell'ARPA, i compiti, le dimensioni e le forme di direzione e di coordinamento delle sue strutture sono definiti nel regolamento dell'ARPA predisposto sulla base della distribuzione di competenze di cui all'allegato 1, nonché dei parametri fissati all'art.03, comma 2, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 Sito esterno convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61 Sito esterno. Devono essere comunque assicurate, a livello decentrato, tra l'altro, le attività analitiche necessarie allo svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza degli Enti locali e delle Aziende-USL.
Art. 16

(modificata lett. a del comma 1 da art. 38 L.R. 14 aprile 2004 n. 7)

Comitati provinciali di coordinamento
1. Per l'ottimale realizzazione degli obiettivi, delle prestazioni, delle attività e delle condizioni stabilite nelle convenzioni e negli accordi di programma di cui al precedente art. 3, e per garantire il necessario coordinamento tecnico delle attività delle Sezioni provinciali dell'ARPA con i Servizi delle rispettive Amministrazioni provinciali e comunali e con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL, nonché le Sezioni provinciali dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, presso ciascuna Provincia è costituito un Comitato tecnico provinciale di coordinamento con il compito di:
a) elaborare proposte relative al programma triennale e annuale delle attività ed alla sua migliore attuazione;
b) formulare proposte in ordine ai contenuti degli accordi di programma, di cui all'art. 3, ed al loro aggiornamento;
c) effettuare periodiche verifiche sullo svolgimento delle attività programmate e sui risultati conseguiti.
2. Sono componenti del Comitato provinciale di coordinamento:
a) il dirigente responsabile del settore ambiente della Provincia, che lo presiede;
b) il dirigente responsabile del settore ambiente del Comune capoluogo e dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
c) il direttore della sezione provinciale dell'ARPA;
d) i responsabili dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL della provincia.
3. Il Comitato provinciale di coordinamento è convocato dal Presidente almeno tre volte all'anno; esso può essere convocato su motivata richiesta della Provincia o del Direttore generale dell'ARPA.
4. Il Comitato provinciale di coordinamento è altresì integrato dal Direttore della Sezione provinciale dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, quando gli argomenti posti all'ordine del giorno riguardino materie di competenza dell'Istituto stesso.
Art. 17

(abrogato comma 6 da art. 39 L.R. 14 aprile 2004 n. 7)

Esercizio coordinato ed integrato delle funzioni tra ARPA e Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL
1. L'ARPA ed i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL esercitano in modo integrato e coordinato le funzioni e le attività di controllo ambientale e di prevenzione collettiva che rivestono valenza sia ambientale sia sanitaria.
2. Il riparto di competenze di cui all'Allegato 1 individua la responsabilità primaria ed il soggetto referente per l'esercizio delle stesse.
3. Al soggetto cui è assegnata la competenza primaria spetta la responsabilità del procedimento, che, di norma, è svolto con il concorso esplicito dell'altro soggetto per quanto di propria competenza.
4. Per un esercizio coordinato ed integrato finalizzato ad ottimizzare le prestazioni erogate ed evitare sovrapposizioni e disfunzioni, le Sezioni provinciali dell'ARPA e i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL istituiscono forme, sedi, strumenti e gruppi di lavoro permanenti sulle principali attività di comune interesse.
5. I risultati conseguiti da tali forme e strumenti permanenti di lavoro sono oggetto delle periodiche verifiche svolte dai Comitati provinciali di cui all'art. 16.
6. abrogato
7. La Giunta regionale, con apposito atto di indirizzo e coordinamento, può specificare, integrare ed aggiornare il riparto di competenze di cui all'Allegato 1 e la correlata individuazione della responsabilità primaria e del soggetto referente di cui al comma 2.
Art. 18
Coordinamento con l'Agenzia europea per l'ambiente, l'APAT e gli altri istituti operanti nel settore
1. La Regione stipula con l'Agenzia europea per l'ambiente, di cui al regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, relativo all'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale, con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), e con altri enti ed istituti di ricerca, internazionali, nazionali e regionali, pubblici e privati, apposite convenzioni, finalizzate all'espletamento dei compiti e delle attività dell'ARPA.
2. L'ARPA collabora con l'Agenzia europea per l'ambiente e con APAT in attuazione delle convenzioni di cui al comma 1.
Consultazione e diritto di accesso
1. La Regione assicura la partecipazione della società civile alla definizione dei programmi di attività dell'ARPA.
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, disciplina a tal fine, con apposito atto da adottarsi entro cinque mesi dalla costituzione dell'ARPA, le forme e le modalità delle periodiche consultazioni delle associazioni imprenditoriali di categoria, delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni sindacali professionali e delle associazioni ambientaliste e di tutela degli interessi diffusi.
3. In particolare formano oggetto di consultazione i documenti programmatici dell'ARPA.
4. Per il diritto di accesso si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 6 settembre 1993, n. 32, recante "Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso", e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39 (Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente).

Espandi Indice