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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 44

RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE (ARPA) DELL'EMILIA-ROMAGNA

Art. 1
Oggetto e finalità
1. La Regione, con la presente legge, in attuazione delle disposizioni dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 Sito esterno convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61 Sito esterno e dell'art. 6 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19, istituisce l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente, di seguito denominata ARPA, ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali e alla prevenzione collettiva.
2. La presente legge disciplina altresì le modalità di coordinamento dell'ARPA con il sistema delle autonomie locali e con il Servizio sanitario dell'Emilia-Romagna, perseguendo l'obiettivo della massima integrazione programmatica e tecnico-operativa.

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