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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 44

RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE (ARPA) DELL'EMILIA-ROMAGNA

Art. 11

(modificato comma 1 e sostituite lett. a, b e c del comma 2 da

art. 34 L.R. 14 aprile 2004 n. 7)

Regolamento
1. Il Direttore generale adotta il regolamento entro centoventi giorni dalla costituzione dell'ARPA sulla base degli indirizzi generali fissati dalla Giunta regionale.
2. Il regolamento disciplina il funzionamento dell'ARPA e in particolare definisce:
a) i criteri per la definizione e gestione della dotazione organica;
b) i criteri per la definizione dell'assetto organizzativo;
c) la struttura e l'articolazione del programma triennale e annuale delle attività di cui all'articolo 12;
d) la contabilità dell'ARPA di cui all'art. 22.

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