LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 44
RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE (ARPA) DELL'EMILIA-ROMAGNA
Art. 11
(modificato comma 1 e sostituite lett. a, b e c del comma 2 da
Regolamento
1. Il Direttore generale adotta il regolamento entro centoventi giorni dalla costituzione dell'ARPA sulla base degli indirizzi generali fissati dalla Giunta regionale.
2. Il regolamento disciplina il funzionamento dell'ARPA e in particolare definisce:
a) i criteri per la definizione e gestione della dotazione organica;
b) i criteri per la definizione dell'assetto organizzativo;
c) la struttura e l'articolazione del programma triennale e annuale delle attività di cui all'articolo 12;
d) la contabilità dell'ARPA di cui all'art. 22.