LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 44
RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE (ARPA) DELL'EMILIA-ROMAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 29 dicembre 2025, n. 11Art. 11
(modificato comma 1 e sostituite lett. a, b e c del comma 2 da
Regolamento
1.
Il Direttore generale adotta il regolamento entro centoventi giorni dalla costituzione dell'ARPA
sulla base degli indirizzi generali fissati dalla Giunta regionale.
2.
Il regolamento disciplina il funzionamento dell'ARPA e in particolare definisce:
a)
i criteri per la definizione e gestione della dotazione organica;
b)
i criteri per la definizione dell'assetto organizzativo;
c)
la struttura e l'articolazione del programma triennale e annuale delle attività di cui all'articolo 12;
d)
la contabilità dell'ARPA di cui all'art. 22.
