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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 44

RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE (ARPA) DELL'EMILIA-ROMAGNA

Art. 22
Gestione economico-finanziaria
1. L'ARPA è tenuta all'equilibrio di bilancio.
2. L'ARPA redige i propri bilanci e gli altri atti contabili secondo i criteri della contabilità di tipo economico individuati nei Titoli II e III della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere" in quanto compatibili.
3. Il regolamento di cui al precedente art. 11 disciplina la struttura del bilancio di esercizio, i principi contabili, nonché gli schemi di conto economico e stato patrimoniale e le forme del controllo di gestione.
4. Il regolamento di cui al comma precedente disciplina, altresì, le modalità di tenuta delle scritture contabili nel periodo transitorio di passaggio dalla contabilità di tipo finanziario alla contabilità di tipo economico per la durata massima di due anni a decorrere dall'1 gennaio 2000.
5. Il risultato economico positivo di gestione è destinato alla copertura di eventuali perdite di esercizio portate a nuovo. Quanto non utilizzato del risultato di esercizio deve essere accantonato in apposito fondo di riserva.
6. L'ARPA non può ricorrere ad alcuna forma di indebitamento, fatte salve le ipotesi in cui sia consentito alle Aziende Unità Sanitarie Locali ai sensi della L.R. n. 50/1994.

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