LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 44
RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE (ARPA) DELL'EMILIA-ROMAGNA
Art. 6
(sostituito comma 2 da art. 3 L.R. 30 luglio 1999 n. 18; sostituita lett. a) e abrogata lett. e) del comma 2 e sostituito comma 3 da art. 31 L.R. 14 aprile 2004 n. 7), in seguito abrogato comma 3 da art. 9 L.R. 29 ottobre 2008 n. 17)
Vigilanza
1. L'ARPA è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale.
2. In particolare sono sottoposti al controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti:
a) il programma triennale e annuale delle attività;
b) il bilancio pluriennale di previsione;
c) il bilancio economico preventivo;
d) il conto consuntivo;
e) abrogato
f) il regolamento.
3. abrogato.