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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 44

RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE (ARPA) DELL'EMILIA-ROMAGNA

Art. 8

(modificato comma 1, sostituita lett. d) del comma 2 e modificato comma 3

da art. 32 L.R. 14 aprile 2004 n. 7)

Comitato di indirizzo
1. Il Comitato di indirizzo è un organo di programmazione e di verifica dei risultati dell'attività dell'ARPA. In particolare il Comitato di indirizzo:
a) esprime parere sui bilanci preventivi e consuntivi e sul regolamento, sottoponendo alla Giunta regionale le eventuali osservazioni;
b) esprime parere sul programma triennale e annuale delle attività;
c) verifica l'andamento generale dell'attività ed esprime alla Giunta regionale le proprie valutazioni e proposte.
2. Il Comitato di indirizzo è composto da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di ambiente, con funzioni di presidente;
b) l'Assessore regionale competente in materia di sanità;
c) i Presidenti delle Province o gli Assessori provinciali da essi delegati;
d) tre Sindaci, o loro delegati, designati dai Sindaci componenti la Conferenza Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 25 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).
3. I membri del Comitato di indirizzo sono nominati dal Presidente della Giunta regionale e restano in carica sino alla scadenza del mandato elettivo.

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