Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1995, n. 46

ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DI CRINALE ALTA VAL PARMA E CEDRA

Ai sensi dell'art. 49 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7 Sito esterno, a seguito dell'istituzione del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2001 Sito esterno (Istituzione del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano), la denominazione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra, istituito con la presente legge è sostituita come segue: "Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma". Nelle more dell'approvazione del Piano territoriale del Parco, il nuovo perimetro e la zonizzazione sono individuati nella cartografia allegata alla medesima L.R. 14 aprile 2004, n. 7 Sito esterno.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 27 aprile 1995

Art. 3
Strumenti di pianificazione
1. Il piano territoriale del parco è disciplinato dagli articoli 6, 7, 8, 9, 10 della L.R. 11/88 come modificata e integrata dalla L.R. 40/92.
2. L'articolazione in zone territoriali omogenee dovrà essere effettuata sulla base delle caratteristiche del patrimonio naturale assegnando priorità di tutela alle seguenti tipologie ambientali: laghi naturali e seminaturali, prati umidi, sorgenti e rupi ofiolitiche.
3. Sulla base dei parametri di cui al comma precedente il piano territoriale del parco potrà:
a) individuare ulteriori zone da destinarsi a parco (zone A, B o C) collocate all'interno del preparco con riguardo anche alle aree del demanio regionale;
b) estendere l'area di parco sulla base delle previsioni dei Piani regolatori generali vigenti ai fini di una definizione coerente ed organica. I perimetri dovranno attenersi a limiti ben riconoscibili sul terreno.
4. Le determinazioni del piano territoriale del parco fanno salve le utilizzazioni e le destinazioni d'uso derivanti dall'esercizio di usi civici in base alla legislazione vigente in materia e ai sensi del comma 7 dell'art. 7 della L.R. 11/88 come modificata e integrata dalla L.R. 40/92.
5. Alle previsioni del piano territoriale del parco si applicano le misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 55 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni, dalla data di adozione e fin dalla sua approvazione. Fino all'approvazione del piano valgono inoltre le disposizioni del Piano territoriale paesistico regionale.
6. L'efficacia del piano territoriale del parco è disciplinata dall'art. 12 della L.R. 11/88 come modificata e integrata dalla L.R. 40/92.

Espandi Indice