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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1995, n. 46

ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DI CRINALE ALTA VAL PARMA E CEDRA

Ai sensi dell'art. 49 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7 Sito esterno, a seguito dell'istituzione del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2001 Sito esterno (Istituzione del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano), la denominazione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra, istituito con la presente legge è sostituita come segue: "Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma". Nelle more dell'approvazione del Piano territoriale del Parco, il nuovo perimetro e la zonizzazione sono individuati nella cartografia allegata alla medesima L.R. 14 aprile 2004, n. 7 Sito esterno.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 27 aprile 1995

Art. 4
Ente di gestione
1. L'Ente di gestione del parco è un Consorzio obbligatorio costituito fra la Provincia di Parma, la Comunità montana Appennino Parma Est, i Comuni di Corniglio e di Monchio delle Corti e altri Comuni che abbiano interesse alla gestione del parco medesimo ai sensi dell'art. 23 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 Sito esterno e degli articoli 10 e 11 della L.R. 40/92.
2. Ai sensi dell'art. 2 della L.R. 40/92, la Giunta regionale approva l'atto di costituzione del Consorzio di gestione del parco entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di una proposta formulata dalla Provincia di Parma, di concerto con gli altri Enti di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'art. 11 della L.R. 40/92 gli Enti costituenti il Consorzio provvedono all'approvazione dello Statuto entro tre mesi dalla data di costituzione dell'Ente di gestione.
4. Il Consorzio procede alla realizzazione delle finalità e degli obiettivi del parco e ne garantisce la corretta gestione, attraverso i suoi organi, come identificati dagli articoli 14 bis, 14 ter, 14 quater, 14 quinquies della L.R. 11/88 come modificata e integrata dalla L.R. 40/92, fatto salvo quanto specificato nella presente legge.

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