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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1995, n. 46

ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DI CRINALE ALTA VAL PARMA E CEDRA

Ai sensi dell'art. 49 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7 Sito esterno, a seguito dell'istituzione del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2001 Sito esterno (Istituzione del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano), la denominazione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra, istituito con la presente legge è sostituita come segue: "Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma". Nelle more dell'approvazione del Piano territoriale del Parco, il nuovo perimetro e la zonizzazione sono individuati nella cartografia allegata alla medesima L.R. 14 aprile 2004, n. 7 Sito esterno.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 27 aprile 1995

Art. 1
Istituzione del parco regionale e finalità
1. Con la presente legge è istituito il Parco regionale dell'Alta Val Parma e Cedra. Il perimetro del parco ricade nell'ambito territoriale dei Comuni di Monchio delle Corti e di Corniglio ed è individuato nella cartografia allegata alla presente legge. Alla sua determinazione definitiva ed alla zonizzazione si procederà in sede di approvazione del piano territoriale del parco.
2. Finalità del parco sono:
a) la conservazione, la tutela e il ripristino delle caratteristiche naturali con particolare riguardo a:
- specie floristiche e faunistiche, associazioni vegetali e zoocenosi, loro habitat, specialmente se rari o in via di estinzione,
- habitat e luoghi di sosta per la fauna selvatica, specialmente sui grandi percorsi migratori della stessa,
- biotopi, formazioni geologiche e geomorfologiche di interesse scientifico, didattico, paesaggistico;
b) la qualificazione e la promozione delle attività economiche e dell'occupazione locale, anche al fine di un migliore rapporto uomo-ambiente;
c) la promozione di attività educative, di formazione, di ricerca scientifica, anche di tipo interdisciplinare;
d) lo sviluppo e la valorizzazione delle attività culturali ricreative e turistiche collegate alle funzioni ambientali e compatibili con esse.
3. La Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Parma, la Comunità montana appennino Parma Est, i Comuni di Corniglio e di Monchio delle Corti e gli enti pubblici operanti nel territorio del parco uniformano la loro azione agli obiettivi di tutela e recupero dell'ambiente naturale e di sviluppo socio-economico delle popolazioni indicate dalla presente legge.

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