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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1995, n. 46

ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DI CRINALE ALTA VAL PARMA E CEDRA(1)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 novembre 2009, n. 22

Art. 3

(sostituiti commi 1, 4, 5, 6, abrogato comma 3 da art. 4 L.R. 30 novembre 2009, n. 22)

Strumenti di pianificazione
1. Il piano territoriale del parco è disciplinato dagli articoli 24, 25, 26, 27 e 28 della legge regionale n. 6 del 2005.
2. L'articolazione in zone territoriali omogenee dovrà essere effettuata sulla base delle caratteristiche del patrimonio naturale assegnando priorità di tutela alle seguenti tipologie ambientali: laghi naturali e seminaturali, prati umidi, sorgenti e rupi ofiolitiche.
3. abrogato.
4. Le determinazioni del piano territoriale del parco fanno salve le utilizzazioni e le destinazioni d'uso derivanti dall'esercizio di usi civici in base alla legislazione vigente in materia e ai sensi del comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale n. 6 del 2005.
5. Alle previsioni del piano territoriale si applicano le misure di salvaguardia previste dall'articolo 12 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).
6. L'efficacia del piano territoriale del parco è disciplinata dall'articolo 31 della legge regionale n. 6 del 2005.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 49 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7, a seguito dell'istituzione del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2001 Sito esterno (Istituzione del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano), la denominazione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra, istituito con la presente legge è sostituita come segue: "Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma". Nelle more dell'approvazione del Piano territoriale del Parco, il nuovo perimetro e la zonizzazione sono individuati nella cartografia allegata alla medesima L.R. 14 aprile 2004, n. 7.

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