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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 24 aprile 1995, n. 46

ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DI CRINALE ALTA VAL PARMA E CEDRA(1)(2)

Art. 3

(sostituiti commi 1, 4, 5, 6, abrogato comma 3 da art. 4 L.R. 30 novembre 2009, n. 22 , in seguito abrogati commi 1 e 6 da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011, n. 24, poi modificato comma 5 da art. 13 L.R. 30 luglio 2019, n. 13)

Strumenti di pianificazione
1. abrogato.
2. L'articolazione in zone territoriali omogenee dovrà essere effettuata sulla base delle caratteristiche del patrimonio naturale assegnando priorità di tutela alle seguenti tipologie ambientali: laghi naturali e seminaturali, prati umidi, sorgenti e rupi ofiolitiche.
3. abrogato.
4. Le determinazioni del piano territoriale del parco fanno salve le utilizzazioni e le destinazioni d'uso derivanti dall'esercizio di usi civici in base alla legislazione vigente in materia e ai sensi del comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale n. 6 del 2005.
5. Alle previsioni del piano territoriale si applicano le misure di salvaguardia previste dall'articolo 27 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio).
6. abrogato.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 49 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7, a seguito dell'istituzione del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2001 Sito esterno (Istituzione del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano), la denominazione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra, istituito con la presente legge è sostituita come segue: "Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma". Nelle more dell'approvazione del Piano territoriale del Parco, il nuovo perimetro e la zonizzazione sono individuati nella cartografia allegata alla medesima L.R. 14 aprile 2004, n. 7.

(sostituita cartografia allegato A da art. 33 L.R. 23 dicembre 2011, n. 24)

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