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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1995, n. 54

RIORDINO DELLA FUNZIONE DI GESTIONE DELEGATA AI COMUNI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 164 del 10 novembre 1995

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Riordino delle funzioni di gestione
Art. 3 - Modalità di gestione della funzione delegata
Art. 4 - Accordi con gli enti delegati
Art. 5 - Verifiche e controlli
Art. 6 - Norme organizzative
Art. 7 - Trasferimento del personale regionale
Art. 8 - Oneri per il personale trasferito
Art. 9 - Beni
Art. 10 - Contributi
Art. 11 - Trattamento economico del personale e incentivazione
Art. 12 - Norma transitoria
Art. 13 - Copertura finanziaria
Art. 14 - Abrogazione di norme
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. Con la presente legge la Regione:
a) assegna ai Comuni delegati alla gestione dei CFP (Centri di formazione professionale) regionali la complessiva responsabilità in ordine alla funzione esercitata;
b) promuove il riordino della gestione comunale degli interventi di formazione professionale, quale risorsa integrata per lo sviluppo delle politiche proprie dei Comuni ai fini della qualificazione economico-sociale dei territori e delle comunità rappresentate;
c) promuove, mediante specifici accordi con gli enti locali interessati, la qualificazione, la semplificazione e la flessibilizzazione del quadro gestionale che caratterizza il sistema regionale di formazione professionale.
2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, la Regione provvede a:
a) individuare le tipologie delle forme gestionali all'in- terno delle quali gli enti delegati costituiscono la forma ritenuta più funzionale alla realizzazione delle attività delegate;
b) trasferire il personale regionale degli attuali Centri di formazione professionale ritenuto necessario all'esercizio della funzione delegata;
c) disciplinare l'utilizzo dei beni di proprietà regionale o costruiti con contributo della Regione;
d) assegnare alle diverse forme gestionali un contributo una tantum, quale quota finalizzata a costituire i relativi fondi di gestione.
Art. 2
Riordino delle funzioni di gestione
1. I Centri di formazione professionale della Regione cessano di essere strutture organizzative regionali ai sensi dell'art. 25 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44, a far data dalla costituzione delle forme gestionali di cui all'art. 3.
2. La Regione delega le funzioni di gestione di attività di formazione professionale a Comuni individuati con delibera della Giunta regionale, tenendo conto in particolare dei Comuni sedi di Centro alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
Modalità di gestione della funzione delegata
1. I Comuni gestiscono la funzione delegata in materia di formazione professionale in forma singola o associata, adottando le modalità stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, agli artt. 22, 23 e 25 fatta esclusione per le forme di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 22 della medesima legge.
2. Le forme gestionali di cui al comma 1 sono individuate nell'Accordo di cui all'art. 4, in coerenza con le strategie e le opzioni inerenti ai servizi da erogarsi ed avuto riguardo al livello territoriale di interesse.
3. I Comuni procedono alla costituzione delle forme gestionali di cui al comma 1 entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.
4. Qualora, tramite gli accordi di cui all'art. 4, siano individuati ambiti di intervento e di specializzazione di interesse regionale o sovraregionale, la Regione può partecipare alla gestione, nel rispetto delle normative vigenti.
Art. 4
Accordi con gli enti delegati
1. Tra la Regione, i Comuni delegati ricompresi in un medesimo ambito provinciale e la Provincia competente si perviene, con cadenza triennale, ad un Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno.
2. L'Accordo di cui al comma 1 è lo strumento tramite il quale la Regione e gli enti delegati definiscono in particolare, previa verifica dei risultati conseguiti, obiettivi ed impegni reciproci per la gestione della funzione delegata ai sensi della presente legge.
3. Con il primo Accordo, di cui al comma 1, si stabilisce altresì il contingente di personale delle forme di gestione in esso individuate, in coerenza con le previsioni di cui al comma 2 dell'art. 3.
Art. 5
Verifiche e controlli
1. Gli interventi formativi realizzati dalle forme gestionali di cui al comma 1 dell'art. 3 sono soggetti alle verifiche e ai controlli stabiliti dagli indirizzi programmatici e dalle direttive previsti rispettivamente dagli artt. 4 e 13 della L.R. 24 luglio 1979, n. 19.
Art. 6
Norme organizzative
1. Le forme di gestione costituite ai sensi della presente legge adottano assetti organizzativi flessibili e modificabili in relazione ai servizi da erogare, garantendo che le rispettive dotazioni di personale assicurino le funzioni di direzione, di coordinamento della progettazione e della gestione formativa, di ricerca e sviluppo e di amministrazione.
2. Per l'esercizio delle funzioni delegate, le forme di gestione si avvalgono:
a) di personale trasferito dalla Regione ai sensi dell'art. 7;
b) di personale assunto dalle forme gestionali medesime;
c) di collaborazioni esterne disciplinate da apposito contratto da stipularsi a norma degli artt. 2230 e seguenti del Codice civile o da convenzioni con enti, istituti, imprese ed associazioni industriali ed artigiane;
d) di personale posto in mobilità dagli enti di cui all'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 Sito esterno "Legge quadro in materia di formazione professionale", tramite convenzione da stipularsi tra gli enti datori di lavoro del personale interessato e le forme gestionali istituite ai sensi della presente legge.
3. Avuto riguardo al disposto dell'art. 9, comma 1, della legge n. 845 del 1978 Sito esterno, la Giunta regionale, sentite le forme gestionali, fornisce indirizzi in ordine ai requisiti minimi da richiedersi per l'accesso del personale di cui alla lettera b) del comma 2, nonché i criteri per l'acquisizione delle collaborazioni di cui alla lettera c) dello stesso comma 2.
Art. 7
Trasferimento del personale regionale
1. Sulla base di quanto stabilito negli accordi di cui all'art. 4, il Presidente della Giunta regionale trasferisce il personale delle soppresse strutture organizzative denominate Centri di formazione professionale, necessario per lo svolgimento delle funzioni delegate ai sensi della presente legge.
2. Il trasferimento di cui al comma 1 è effettuato nei confronti dei Comuni o degli enti pubblici di gestione. Qualora gli enti di gestione siano società per azioni pubbliche o società per azioni miste pubblico-privato, il trasferimento è effettuato nei confronti del Comune delegato di maggiore dimensione tra quelli partecipanti alle suddette società. Il Comune provvede, tramite apposita convenzione, all'assegnazione in distacco di detto personale alla società.
3. Il trasferimento di cui al comma 1 è disposto entro un anno dalla costituzione delle singole forme gestionali e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1996.
4. Il personale che, a seguito dell'Accordo di cui all'art. 4, risulti eccedente rispetto alle esigenze della gestione comunale delle funzioni delegate in materia di formazione professionale, può essere trasferito agli Enti locali destinatari della delega nella medesima materia, nei limiti e con gli effetti economici previsti dalla legislazione regionale vigente, ed in particolare dal comma 2 dell'art. 22 della L.R. 9 agosto 1993, n. 28.
5. Gli enti locali, a seguito dei trasferimenti di cui ai commi 2 e 3, provvedono automaticamente al conseguente adeguamento delle proprie piante organiche, sulla base dei principi fissati in materia dal decreto legislativo n. 29/1993 Sito esterno e successive modifiche ed integrazioni.
6. La Giunta regionale attua una riduzione del proprio organico in misura corrispondente ai trasferimenti effettuati.
7. Il personale che risulti eccedente anche a seguito dei trasferimenti di cui al comma 3 è collocato nell'organico regionale, ridefinito ai sensi dell'art. 44 della L.R. 4 agosto 1994, n. 31.
8. Il personale di cui ai commi 4 e 7, fatta salva la posizione giuridica ed economica in godimento, viene utilizzato in coerenza con la professionalità posseduta o previo processo di riqualificazione o riconversione.
9. Le relazioni sindacali, relative alle procedure previste dalla presente legge, sono regolate secondo le disposizioni della L.R. n. 31 del 1994, Titolo III, nonché, con riferimento alle Organizzazioni sindacali firmatarie, secondo le disposizioni dei protocolli di relazioni sindacali vigenti.
Art. 8
Oneri per il personale trasferito
1. Gli oneri per il personale trasferito ai sensi della presente legge per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di formazione professionale sono a carico della Regione fino alla data in cui detto personale è impegnato per l'esercizio delle funzioni delegate di cui alla presente legge.
2. La contrattazione decentrata della Regione, con riferimento al salario accessorio, definisce il monte risorse disponibili con modalità omogenee rispetto al complesso del personale regionale.
Art. 9
Beni
1. I beni, immobili e mobili, di proprietà della Regione ed in uso ai Comuni per la gestione delle funzioni in materia di formazione professionale vengono assegnati in comodato agli enti pubblici di gestione.
2. Nei casi in cui la gestione venga realizzata tramite SpA pubblica o mista pubblico-privato i beni di cui al comma 1 vengono assegnati in comodato ai Comuni delegati che provvedono, tramite apposite convenzioni, all'assegnazione in uso dei beni medesimi alle società.
3. Qualora, a seguito del riordino di cui alla presente legge, le Province e i Comuni proprietari di immobili costruiti con un contributo regionale e attualmente sedi di Centri di formazione professionale utilizzino solo in parte tali immobili per la gestione della funzione delegata, la parte restante può essere data in locazione, a norma delle vigenti disposizioni in materia.
4. Il corrispettivo della locazione di cui al comma 3 è devoluto dagli enti locali alle rispettive forme gestionali.
Art. 10
Contributi
1. La Regione contribuisce alla costituzione dei fondi di dotazione degli enti pubblici di gestione che non utilizzino sedi di proprietà regionale tramite l'assegnazione di una quota, calcolata in ragione del cinquanta per cento dei costi annui del personale regionale trasferito e comunque per un ammontare non superiore a lire 500.000.000.
2. I Comuni delegati che costituiscono società per azioni e non utilizzino sedi di proprietà regionale possono richiedere alla Regione un contributo, vincolato al conferimento o versamento in conto capitale, calcolato secondo i criteri di cui al comma 1.
3. Agli enti pubblici di gestione che utilizzino sedi di proprietà regionale può essere assegnato un contributo una tantum, subordinato all'assunzione dell'impegno di far fronte a tutte le spese straordinarie connesse all'utilizzo e alla conservazione delle sedi medesime.
4. Ai Comuni delegati che costituiscono società per azioni che utilizzino sedi di proprietà regionale può essere assegnato dalla Regione un contributo una tantum, vincolato al conferimento o versamento in conto capitale, subordinato all'assunzione dell'impegno di far fronte a tutte le spese straordinarie connesse all'utilizzo e alla conservazione delle sedi.
5. I contributi di cui ai commi 3 e 4 sono concessi fino ad un massimo di un miliardo di lire, da calcolarsi in rapporto al valore dell'immobile sede della struttura formativa e secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
6. I contributi di cui ai commi 2, 3 e 4 sono revocati qualora non siano rispettate le condizioni di assegnazione.
Art. 11
Trattamento economico del personale e incentivazione
1. Il personale trasferito ai sensi dei commi 2 e 4 del- l'art. 7 conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata ed il trattamento accessorio selettivo incentivante previsto dal CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro), e fatti altresì salvi gli effetti del nuovo ordinamento professionale, se ed in quanto in vigore all'atto del trasferimento, nonchè gli effetti di eventuali procedure concorsuali in corso di svolgimento per l'accesso alle qualifiche. Tale personale conserva altresì, fino alla scadenza dell'incarico attribuito, l'indennità relativa alla posizione ricoperta presso la Regione.
2. Al personale trasferito di cui al comma 1 sono corrisposte le incentivazioni alla mobilità previste all'art. 23 della L.R. 9 agosto 1993, n. 28.
Art. 12
Norma transitoria
1. Dalla data di costituzione delle singole forme gestionali e nelle more del perfezionamento degli atti afferenti il trasferimento del personale di cui all'art. 7, comma 2, il medesimo è assegnato in comando gratuito ai Comuni o alle forme gestionali pubbliche ovvero, qualora le forme gestionali siano società per azioni, al Comune delegato di maggiore dimensione tra quelli che partecipano alle società per azioni.
Art. 13
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli, nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità nel modo seguente:
a) per quanto concerne gli oneri di cui agli artt. 8 e 11, in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche;
b) per quanto concerne gli interventi di cui all'art. 10, mediante specifiche autorizzazioni di spesa a norma di quanto disposto dall'art. 13 bis della L.R. n. 31/'77.
Art. 14
Abrogazione di norme
1. E' abrogata la L.R. 6 maggio 1985, n. 19, concernente "Prime norme sulla ristrutturazione dei Centri di formazione professionale della Regione Emilia-Romagna".
2. E' abrogata la L.R. 28 maggio 1988, n. 21, concernente "Norme sul personale addetto alla funzione didattica nei Centri di formazione professionale della Regione Emilia- Romagna".
3. Sono abrogati gli artt. 20 e 27 della L.R. 24 luglio 1979, n. 19, concernente "Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna, Bologna, 7 novembre 1995 PIER LUIGI BERSANI

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