LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1995, n. 6
NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142
, E MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 1995
Art. 20
Programmi integrati di intervento
1. Il programma integrato di intervento, di cui all'art. 16, comma 1 e 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179
, è approvato dal Consiglio comunale con deliberazione soggetta al controllo di legittimità, ai sensi dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62
.


2. Il programma integrato di intervento, onde soddisfare esigenze anche abitative, deve comprendere una quota di funzione residenziale non inferiore al venticinque per cento della previsione edificatoria totale del programma stesso e non può interessare aree classificate dallo strumento urbanistico vigente " zona omogenea E", ai sensi del comma quarto dell'art. 13 della LR 47/ 78, e zone di tutela paesaggistico - ambientale, di cui all'art. 33 della LR 47/ 78.
3. Qualora il programma integrato di intervento deliberato dal Consiglio comunale non sia conforme agli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti o riguardi ambiti territoriali assoggettati obbligatoriamente a strumenti attuativi, si applicano le procedure previste dall'art. 21 della LR 47/ 78 e dall'art. 3 della LR 46/ 88, così come modificato dall'art. 15 della presente legge.
4. Qualora il programma integrato di intervento riguardi aree classificate dal PRG vigente " zona omogenea A", ai sensi del comma quarto dell'art. 13 della LR 47/ 78, fermo restando l'obbligo del rispetto delle categorie di intervento definite dal PRG per i singoli edifici, la volumetria complessiva del programma non potrà superare l'indice maggiore tra quello preesistente nell'ambito di intervento del programma e quello previsto dallo strumento urbanistico vigente. Analogamente si opera per l'altezza massima consentita.
5. Il PRG può indicare i comparti da assoggettare a programmi integrati di intervento, per i quali fissa le destinazioni d' uso, le volumetrie e gli standards.