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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1995, n. 6

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 Sito esterno, E MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 1995

Art. 29
Funzioni di programmazione e pianificazione delle Assemblee di Comuni per la programmazione di Imola e Cesena
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni di programmazione e pianificazione territoriale specificatamente attribuite dalla legislazione regionale alle Assemblee di Comuni per la programmazione di Imola e Cesena sono esercitate rispettivamente dalle Province di Bologna e Forlì - Cesena, che provvedono attraverso l'integrazione dei propri strumenti.
2. Gli statuti delle Province di Bologna e di Forlì - Cesena garantiscono la partecipazione dei Comuni ricadenti negli ambiti delle Assemblee di Comuni per la programmazione di Imola e Cesena alla elaborazione e alla definizione degli strumenti della programmazione e pianificazione provinciale.
3. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi agli atti di programmazione e pianificazione territoriale, sono trasmessi per l'approvazione dalle Assemblee di Comuni per la programmazione di Imola e Cesena entro il 30 giugno 1995. Trascorsa tale data trova applicazione quanto previsto al comma 1.
4. Dalla data di approvazione dei Piani infraregionali relativi agli ambiti territoriali delle Assemblee di Comuni per la programmazione di Imola e Cesena, le Province di Bologna e Forlì - Cesena esercitano le funzioni amministrative indicate all'art. 6 anche per detti ambiti territoriali.

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