LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1995, n. 6
NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 , E MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 1995
Art. 34
Interventi finanziari a sostegno delle attività provinciali
1. Per la predisposizione e l'aggiornamento del PTCP, di cui all'art. 2 della presente legge, la Regione concede alle Province un contributo nella misura massima del cinquanta per cento del costo effettivamente sostenuto e documentato.
2. La Giunta regionale, sentite le Province, provvede all'assegnazione dei contributi sulla base dei criteri di urgenza e rilevanza, della predisposizione o dell'aggiornamento degli strumenti di pianificazione.
3. Per favorire o sostenere lo svolgimento delle funzioni attribuite e delegate alle province dalla presente legge, la Regione promuove appositi programmi di formazione ed aggiornamento professionale del personale provinciale.