LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1995, n. 6
NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 , E MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 1995
Art. 8
Funzioni di programmazione e pianificazione della Città metropolitana di Bologna
1. Le funzioni in materia di programmazione e di pianificazione territoriale e urbanistica attribuite o delegate alle Province dalla presente legge sono esercitate dalla Città metropolitana di Bologna, secondo le modalità e i tempi stabiliti con legge regionale.