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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1995, n. 6

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 Sito esterno, E MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 24 marzo 2000 n. 20

L.R. 30 novembre 2009 n. 23

(2)

Art. 27
Modifiche agli artt. 7, 8, 22 e 33 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17
1.
All'art. 7 della L.R. n. 17 del 1991, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"3 bis. A decorrere dalla data di efficacia delle delibere di approvazione dei PIAE, i PAE dei Comuni interessati dagli stessi sono approvati dal Consiglio comunale, secondo il procedimento previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 15 della L.R. 47/78, come sostituito. La Provincia formula le proprie osservazioni previo parere della Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive, di cui al successivo art. 25.
3 ter. Il procedimento di approvazione dei PAE, indicato al comma 3 bis, si applica anche ai piani che alla data indicata al comma stesso 3 bis non siano stati ancora trasmessi alla Regione per l'approvazione. In tal caso il Comune provvede a trasmettere il piano adottato alla Provincia per le osservazioni di cui allo stesso comma 3 bis. ".
2.
Al comma 3 bis dell'art. 8 della L.R. 17/91, introdotto dall'art. 2 della L.R. 20 dicembre 1993, n. 45, le parole
"PAE; ove detto PAE"
sono sostituite dalle seguenti:
"PAE. Fino alla data di efficacia della delibera di approvazione del PIAE, qualora il PAE".
3.
All'art. 22, comma 3, della L.R. 17/91, le parole
"in base"
sono sostituite dalle seguenti:
"anche con riferimento".
4.
Al comma 1 dell'art. 33 della L.R. 17/91, come modificato dall'art. 5 della L.R. 45/93, dopo la parola
"legge"
sono inserite le seguenti:
"e comunque fino alla data di efficacia della delibera di approvazione del PIAE".

Note del Redattore:

Si riporta di seguito il comma 2 dell'art. 11 della L.R. 3 luglio 1998 n. 19 che dispone l'interpretazione autentica del presente articolo:

" 2. Gli artt. 14, 20 e 21 della L.R. 6/95 si interpretano nel senso che gli accordi di programma in variante agli strumenti urbanistici e i programmi integrati di intervento devono avere i contenuti propri dei piani attuativi del P.R.G. e si attuano attraverso la concessione o autorizzazione edilizia ovvero altro atto abilitativo previsto dalla legge. "

L'art. 52, comma 3, della L.R. 24 marzo 2000 n. 20 dispone l'abrogazione della presente legge, ad eccezione del comma 2 dell'art. 10 e degli articoli 16, 20, 21, 22, 23, 24,25 e 27, a far data dall'entrata in vigore della stessa L.R. 20/2000.

È fatto salvo quanto disposto dagli articoli 41 e 42 della L.R. 20/2000, che di seguito si riportano:

" Art. 41

Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e loro modificazioni

1. Fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC in conformità alla presente legge, i Comuni danno attuazione alle previsioni contenute nei vigenti piani regolatori generali.

2. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC, possono essere adottati e approvati i seguenti strumenti urbanistici secondo le disposizioni previste dalla legislazione nazionale e da quella regionale previgente:

a) i piani attuativi dei piani regolatori comunali vigenti, anche in variante, di cui all'art. 3 della L.R. 8 novembre 1988, n. 46;

b) le varianti al PRG di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 15 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47;

c) le varianti al PRG previste da atti di programmazione negoziata;

d) i programmi pluriennali di attuazione;

e) le varianti specifiche di recepimento delle previsioni dei piani sovraordinati.

3. Fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC i Comuni possono inoltre adottare ed approvare, con le procedure previste dai commi 4 e 5 del previgente art. 15 della L. R. n. 47 del 1978, varianti al PRG necessarie per la localizzazione di sedi, attrezzature e presidi delle forze dell'ordine o della polizia municipale nonché per la realizzazione degli interventi diretti a garantire la sicurezza dei cittadini e l'ordine pubblico, definiti dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

4. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere altresì adottate e approvate, con le procedure previste dalla legislazione previgente, varianti specifiche ai PRG adottati dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 6 del 1995, purché conformi ai piani sovraordinati ed alla disciplina sui contenuti della pianificazione stabilita dalla presente legge.

5. Gli artt. 21, 22 e 25 della L.R. n. 47 del 1978 continuano a trovare applicazione per l'adozione e l'approvazione dei piani particolareggiati per le aree destinate ad attività estrattive previsti dall'art. 8 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 30 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 Sito esterno. "

" Art. 42

Conclusione dei procedimenti in itinere

1. Gli strumenti comunali, provinciali e regionali di pianificazione territoriale e urbanistica, adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono approvati e diventano efficaci secondo le disposizioni stabilite dalla legislazione previgente.

2. La medesima disposizione può trovare applicazione per le varianti generali al PRG, per i PTCP e loro varianti adottati entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. "

Si riporta di seguito il comma 1 dell'art. 11 della L.R. 3 luglio 1998 n. 19 che dispone l'interpretazione autentica del presente comma:

" 1. L'art. 20, comma 3, della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6, si interpreta nel senso che ai programmi integrati di intervento in variante agli strumenti urbanistici generali, si applicano anche le condizioni ed i limiti previsti dall'art. 15, comma 4, lettera c), della L.R. 47/78, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 6/95. "

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