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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1995, n. 6

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 Sito esterno, E MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 24 marzo 2000 n. 20

L.R. 30 novembre 2009 n. 23

(2)

Art. 16
Modifiche agli artt. 1, 2 e 6 della L.R. 46/88
1.
All'art. 1, comma 1, della L.R. 46/88, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) il mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dall'art. 46 della L.R. 47/78 come integrato; ".
2.
L'art. 2 della L.R. 46/88 è sostituito dal seguente:
"Art. 2
1. Fermo restando quanto disposto dagli artt. 35 e 36 della L.R. 47/78 per le zone omogenee A, gli strumenti urbanistici e loro varianti possono individuare, in altri ambiti determinati del territorio comunale, le destinazioni d'uso compatibili degli immobili, nel rispetto dei limiti, vincoli e standards fissati dalle norme vigenti.
2. Nella regolamentazione di cui al comma 1 il Comune si attiene ai seguenti criteri e modalità:
a) l'individuazione delle destinazioni d'uso compatibili persegue il riordino e la riqualificazione funzionale delle strutture insediative ed il loro risanamento dalle fonti di inquinamento acustico ed ambientale;
b) l'individuazione delle destinazioni d'uso compatibili favorisce la riduzione della congestione e del degrado funzionale delle aree urbane e la loro rivitalizzazione, attraverso la compresenza equilibrata di residenza, attività artigianale, commerciale e dei servizi connessi;
c) deve essere garantita la mobilità nelle sue varie forme pedonali, ciclabili, di trasporto pubblico ed automobilistiche, attraverso un equilibrato rapporto tra le attività consentite e le capacità di traffico e parcheggio degli autoveicoli;
d) le destinazioni d'uso compatibili possono essere determinate anche attraverso la fissazione di valori percentuali minimi e massimi e apponendo vincoli prestazionali. Inoltre possono essere specificate per il piano terra e gli altri piani degli edifici e in relazione delle altre destinazioni d'uso previste per lo stesso edificio;
e) le destinazioni d'uso compatibili possono essere determinate anche attraverso la fissazione di valori percentuali minimi e massimi e possono essere specificate per il piano-terra e gli altri piani degli edifici;
f) nella disciplina degli usi compatibili il Comune dovrà comunque tener conto della distinzione tra i seguenti raggruppamenti di categorie degli stessi, in ragione del diverso carico urbanistico ad essi connesso:
1) funzione abitativa;
2) funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, funzioni commerciali, ivi compresi gli esercizi pubblici e l'artigianato di servizio, le attività produttive di tipo manufatturiero artigianale solamente se laboratoriali, funzioni di servizio, ivi comprese le sedi di attività culturali, ricreative, sanitarie, pubbliche e private e studi professionali;
3) funzioni produttive di tipo manufatturiero ad eccezione di quelle di cui al precedente punto 2) ivi compresi gli insediamenti di tipo agroindustriale e gli allevamenti zootecnici di tipo intensivo;
4) funzioni agricole o connesse al loro diretto svolgimento a livello aziendale e interaziendale ivi comprese quelle abitative degli operatori agricoli a titolo principale;
5) funzioni alberghiere e comunque per il soggiorno temporaneo
g) il mutamento d'uso, connesso o meno a trasformazioni fisiche, che comporti aumento del carico urbanistico deve essere subordinato al contemporaneo ed integrale reperimento degli standards urbanistici previsti dalla legge regionale.
3. Il mutamento di destinazione d'uso degli immobili non connesso a trasformazioni fisiche, negli ambiti territoriali e nei casi individuati ai sensi del comma 1, è soggetto ad autorizzazione del Sindaco.
4. Al di fuori degli ambiti del territorio comunale determinati a norma del comma 1, sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco i soli mutamenti d'uso non connessi a trasformazioni fisiche che implichino variazioni degli standards urbanistici, di cui all'art. 46 della L.R. 47/78, come modificato ed integrato. In questi casi, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato soltanto alla verifica del reperimento degli standards urbanistici e al versamento del conguaglio indicato al comma 5.
5. L'autorizzazione prevista al comma 3 è rilasciata previo versamento del conguaglio tra gli oneri previsti, nelle nuove costruzioni, per la destinazione d'uso già esistente e quelli per la destinazione d'uso autorizzata, se questi sono maggiori. Il Comune stabilisce l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in conformità a quanto previsto dalla delibera del Consiglio regionale di cui all'art. 5 della legge 10/77 Sito esterno.
6. L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco. La domanda si intende accolta qualora il Sindaco non si pronunci entro novanta giorni dal ricevimento. In tal caso il richiedente può dar corso al mutamento d'uso previo pagamento del contributo previsto dal comma 5, determinato in via provvisoria dallo stesso.
7. La domanda di autorizzazione di cui al comma 6 deve essere corredata da una dichiarazione, con gli effetti di cui all'art. 481 del Codice penale, nella quale un professionista abilitato alla progettazione asseveri che il mutamento di destinazione d'uso è conforme a quanto indicato nel certificato d'uso, di cui all'art. 7 della L.R. 26 aprile 1990, n. 33, se rilasciato, ovvero a quanto stabilito dagli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti, in assenza di certificato d'uso.
8. In tutti i casi di mutamento di destinazione d'uso degli immobili non connesso a trasformazioni fisiche, l'interessato è tenuto a richiedere al Comune il certificato di conformità, previa presentazione al Catasto dei fabbricati della denuncia del mutamento di destinazione d'uso. Il certificato è rilasciato con le modalità previste dall'art. 10, commi 3 bis, 3 ter, 3 quater e 3 quinquies della L.R. n. 33 del 1990, come integrato.
9. La destinazione d'uso in atto dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla licenza o concessione edilizia ovvero dalla autorizzazione rilasciata ai sensi di legge e, in assenza o indeterminazione di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da altri documenti probanti. Si ha mutamento d'uso quando si modifica l'uso in atto dell'unità immobiliare per più del trenta per cento della superficie utile dell'unità stessa o per più di trenta mq.
10. In prima applicazione della presente disposizione, ai soli fini della individuazione delle destinazioni d'uso compatibili, di cui al precedente comma 1, si ha riguardo alla disciplina particolareggiata per la zona omogenea A e alle prescrizioni riferite a singoli immobili od a specifici ambiti territoriali contenute negli strumenti urbanistici vigenti. ".
3.
All'art. 6 della L.R. 46/88, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il mutamento di destinazione d'uso degli immobili non connesso a trasformazioni fisiche comporta, in assenza dell'autorizzazione del Sindaco ovvero in difformità della stessa, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 Sito esterno ed il versamento del conguaglio di cui all'art. 2, comma 5, come sostituito. A tal fine, per restituzione in pristino deve intendersi la rimozione dell'uso abusivamente posto in essere ed il ripristino dell'uso precedente o dell'uso stabilito o ammesso. "
Sito esterno

Note del Redattore:

Si riporta di seguito il comma 2 dell'art. 11 della L.R. 3 luglio 1998 n. 19 che dispone l'interpretazione autentica del presente articolo:

" 2. Gli artt. 14, 20 e 21 della L.R. 6/95 si interpretano nel senso che gli accordi di programma in variante agli strumenti urbanistici e i programmi integrati di intervento devono avere i contenuti propri dei piani attuativi del P.R.G. e si attuano attraverso la concessione o autorizzazione edilizia ovvero altro atto abilitativo previsto dalla legge. "

L'art. 52, comma 3, della L.R. 24 marzo 2000 n. 20 dispone l'abrogazione della presente legge, ad eccezione del comma 2 dell'art. 10 e degli articoli 16, 20, 21, 22, 23, 24,25 e 27, a far data dall'entrata in vigore della stessa L.R. 20/2000.

È fatto salvo quanto disposto dagli articoli 41 e 42 della L.R. 20/2000, che di seguito si riportano:

" Art. 41

Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e loro modificazioni

1. Fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC in conformità alla presente legge, i Comuni danno attuazione alle previsioni contenute nei vigenti piani regolatori generali.

2. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC, possono essere adottati e approvati i seguenti strumenti urbanistici secondo le disposizioni previste dalla legislazione nazionale e da quella regionale previgente:

a) i piani attuativi dei piani regolatori comunali vigenti, anche in variante, di cui all'art. 3 della L.R. 8 novembre 1988, n. 46;

b) le varianti al PRG di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 15 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47;

c) le varianti al PRG previste da atti di programmazione negoziata;

d) i programmi pluriennali di attuazione;

e) le varianti specifiche di recepimento delle previsioni dei piani sovraordinati.

3. Fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC i Comuni possono inoltre adottare ed approvare, con le procedure previste dai commi 4 e 5 del previgente art. 15 della L. R. n. 47 del 1978, varianti al PRG necessarie per la localizzazione di sedi, attrezzature e presidi delle forze dell'ordine o della polizia municipale nonché per la realizzazione degli interventi diretti a garantire la sicurezza dei cittadini e l'ordine pubblico, definiti dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

4. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere altresì adottate e approvate, con le procedure previste dalla legislazione previgente, varianti specifiche ai PRG adottati dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 6 del 1995, purché conformi ai piani sovraordinati ed alla disciplina sui contenuti della pianificazione stabilita dalla presente legge.

5. Gli artt. 21, 22 e 25 della L.R. n. 47 del 1978 continuano a trovare applicazione per l'adozione e l'approvazione dei piani particolareggiati per le aree destinate ad attività estrattive previsti dall'art. 8 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 30 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 Sito esterno. "

" Art. 42

Conclusione dei procedimenti in itinere

1. Gli strumenti comunali, provinciali e regionali di pianificazione territoriale e urbanistica, adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono approvati e diventano efficaci secondo le disposizioni stabilite dalla legislazione previgente.

2. La medesima disposizione può trovare applicazione per le varianti generali al PRG, per i PTCP e loro varianti adottati entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. "

Si riporta di seguito il comma 1 dell'art. 11 della L.R. 3 luglio 1998 n. 19 che dispone l'interpretazione autentica del presente comma:

" 1. L'art. 20, comma 3, della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6, si interpreta nel senso che ai programmi integrati di intervento in variante agli strumenti urbanistici generali, si applicano anche le condizioni ed i limiti previsti dall'art. 15, comma 4, lettera c), della L.R. 47/78, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 6/95. "

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