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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1996, n. 2

PROROGA DEI TERMINI RELATIVI ALLA RICLASSIFICAZIONE GENERALE DELLE AZIENDE TURISTICHE DI CUI ALLA L.R. 30 NOVEMBRE 1981, N. 42 E DEI COMPLESSI TURISTICI ALL'ARIA APERTA DI CUI ALLA L.R. 7 GENNAIO 1985, N. 1

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 del 27 febbraio 1996

Art. 1
Ulteriore proroga dei termini previsti dalla L.R. 30 novembre 1981, n. 42
1. Il termine di validità della riclassificazione generale delle Aziende alberghiere di cui all'art. 3 della L.R. n. 42 del 1981 con scadenza 31 dicembre 1994, già prorogato al 31 dicembre 1995 con L.R. 28 giugno 1994, n. 25, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1996.
2. Il termine per la presentazione della denuncia contenente gli elementi necessari per la riclassificazione, ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della L.R. n. 42 del 1981, è fissato al 30 aprile 1996.

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