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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1996, n. 2

PROROGA DEI TERMINI RELATIVI ALLA RICLASSIFICAZIONE GENERALE DELLE AZIENDE TURISTICHE DI CUI ALLA L.R. 30 NOVEMBRE 1981, N. 42 E DEI COMPLESSI TURISTICI ALL'ARIA APERTA DI CUI ALLA L.R. 7 GENNAIO 1985, N. 1

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 del 27 febbraio 1996

INDICE

Art. 1 - Ulteriore proroga dei termini previsti dalla L.R. 30 novembre 1981, n. 42
Art. 2 - Proroga dei termini previsti dalla L.R. 7 gennaio 1985, n. 1
Art. 3 - Dichiarazione di urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Ulteriore proroga dei termini previsti dalla L.R. 30 novembre 1981, n. 42
1. Il termine di validità della riclassificazione generale delle Aziende alberghiere di cui all'art. 3 della L.R. n. 42 del 1981 con scadenza 31 dicembre 1994, già prorogato al 31 dicembre 1995 con L.R. 28 giugno 1994, n. 25, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1996.
2. Il termine per la presentazione della denuncia contenente gli elementi necessari per la riclassificazione, ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della L.R. n. 42 del 1981, è fissato al 30 aprile 1996.
Art. 2
Proroga dei termini previsti dalla L.R. 7 gennaio 1985, n. 1
1. Il termine di validità della riclassificazione delle Aziende ricettive di cui al primo comma dell'art. 7 della L.R. n. 1 del 1985 "Nuova disciplina dei complessi turistici all'aria aperta", con scadenza 31 dicembre 1995, è prorogato al 31 dicembre 1996.
2. Il termine per la presentazione della denuncia contenente gli elementi necessari per la riclassificazione, ai sensi del quinto comma dell'art. 7 della L.R. n. 1 del 1985, è fissato al 30 giugno 1996.
Art. 3
Dichiarazione di urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione Sito esterno ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 23 febbraio 1996 PIER LUIGI BERSANI

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