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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 aprile 1996, n. 5

INTERVENTI A FAVORE DI POPOLAZIONI COLPITE DA CALAMITA', CONFLITTI ARMATI, SITUAZIONI DI DENUTRIZIONE E CARENZE IGIENICO SANITARIE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 5 aprile 1996

Art. 1
Finalità e oggetto degli interventi
1. La presente legge disciplina gli interventi della Regione in favore delle popolazioni coinvolte in eventi eccezionali causati da conflitti armati, calamità e situazioni di denutrizione e di carenze igienico- sanitarie.
2. Gli interventi di cui al comma 1 dovranno porsi anche l'obiettivo di contribuire a rimuovere le cause strutturali che sono all'origine dell'emergenza.
3. A tal fine la Regione, nel rispetto dei limiti posti dalle leggi dello Stato, dei rapporti internazionali e ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n.49 Sito esterno, promuove, realizza e concorre finanziariamente all'attuazione di interventi nei seguenti ambiti:
a) attività di soccorso ed opere di assistenza alle popolazioni colpite;
b) attività di soccorso ed opere di assistenza alle popolazioni presenti sul territorio dell'Emilia-Romagna a seguito degli eventi eccezionali di cui al comma 1;
c) attività volte a ristabilire dignitose condizioni di vita delle popolazioni ed a ripristinare strutture socio- economiche nei territori colpiti dagli eventi di cui al comma 1.

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