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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 aprile 1996, n. 5

INTERVENTI A FAVORE DI POPOLAZIONI COLPITE DA CALAMITA', CONFLITTI ARMATI, SITUAZIONI DI DENUTRIZIONE E CARENZE IGIENICO SANITARIE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 5 aprile 1996

Art. 2
Procedure
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva, entro il 30 giugno di ciascun anno, il Piano di lavoro riferito all'anno successivo, individuando le priorità territoriali, i settori di intervento e gli obiettivi da raggiungere; il Consiglio approva anche criteri e modalità per la concessione dei contributi relativi ad iniziative promosse da enti e organizzazioni nazionali ed internazionali.
2. Il Piano di lavoro di cui al comma 1 dovrà essere individuato d'intesa con le competenti autorità statali nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento così come previsti dalla Legge 26 febbraio 1987, n.49 Sito esterno.
3. Quando non realizzati direttamente dalla Regione con proprie strutture e risorse, gli interventi previsti nel Piano di lavoro di cui al comma 1 saranno attuati con il concorso di enti e organizzazioni nazionali ed internazionali senza scopi di lucro operanti nel settore.
4. Il concorso finanziario della Regione su iniziative proposte da enti e organizzazioni nazionali ed internazionali non potrà superare il settanta per cento del costo complessivo del progetto.
5. Il Piano di lavoro di cui al comma 1, una volta approvato, diventa parte integrante del Piano di lavoro relativamente alle attività di cooperazione allo sviluppo approvato ai sensi dell'art.3, comma1, della L.R. 9 marzo 1990, n.18.
6. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, fermo restando il rispetto della Legge 26 febbraio 1987, n. 49 Sito esterno, può integrare il Piano di lavoro di cui al comma 1, in relazione ad eventi imprevisti ed imprevedibili manifestatisi successivamente all'adozione del Piano.

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