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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 aprile 1996, n. 5

INTERVENTI A FAVORE DI POPOLAZIONI COLPITE DA CALAMITA', CONFLITTI ARMATI, SITUAZIONI DI DENUTRIZIONE E CARENZE IGIENICO SANITARIE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 5 aprile 1996

Art. 4
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione farà fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio o sua variazione, a norma di quanto disposto dal comma primo dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

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