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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 aprile 1996, n. 5

INTERVENTI A FAVORE DI POPOLAZIONI COLPITE DA CALAMITA', CONFLITTI ARMATI, SITUAZIONI DI DENUTRIZIONE E CARENZE IGIENICO SANITARIE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 5 aprile 1996

Art. 5
Norma transitoria
1. In sede di prima applicazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale approva il Piano di lavoro di cui al comma 1 dell'art. 2.

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