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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 2 aprile 1996, n. 6

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NEL TERRITORIO REGIONALE. APPLICAZIONE DELLA LEGGE 352 DEL 23 AGOSTO 1993 Sito esterno

Art. 13

(modificati commi 1, 2, 3 , 4 e 5 da art. 4 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Fattispecie sanzionatorie
1. Nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono così determinate:
a) esercizio della raccolta senza autorizzazione o con autorizzazione scaduta: da 25 Euro a 154 Euro, oltre al pagamento dell'autorizzazione giornaliera;
b) esercizio della raccolta in zone al di fuori dei limiti di validità territoriale dell'autorizzazione: da 6 Euro a 30 Euro, oltre al pagamento dell'autorizzazione valida per la zona;
c) mancato porto dell'autorizzazione: da 6 Euro a 15 Euro purché venga esibita l'autorizzazione valida entro dieci giorni dalla contestazione;
d) uso di autorizzazione altrui, di autorizzazione contraffatta od alterata: da 51 Euro a 309 Euro, salve le sanzioni stabilite in materia dalle leggi penali;
e) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona fino a Kg. 1 di eccedenza: da 6 Euro a 30 Euro;
f) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona con eccedenza superiore a Kg. 1: da 25 Euro a 154 Euro;
g) raccolta dell'Amanita caesarea (Ovulo buono) allo stato di ovulo chiuso, di esemplari di Boletus edulis (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm. 3 e di esemplari di Calocybe gambosa (Prugnolo) e Cantharellus cibarius (Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a cm. 2: da 12 Euro a 77 Euro;
h) esercizio della raccolta in giardini o terreni adiacenti ad immobili di altrui proprietà ed a questi pertinenti: da 6 Euro a 30 Euro.
2. Ogni violazione delle disposizioni relative alle modalità di esercizio della raccolta stabilite nell'art. 6 comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da 51 Euro a 309 Euro.
3. L'esercizio della raccolta nelle riserve naturali regionali e nelle zone di protezione integrale - Zona A - e nelle altre zone interdette dei parchi regionali comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 51 Euro a 309 Euro, salve le sanzioni più severe eventualmente stabilite dalla normativa in materia di aree protette.
4. La violazione dei divieti alla raccolta emanati dalla Regione o dagli Enti competenti ai sensi degli artt. 8 e 9 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 25 Euro a 154 Euro.
5. La tabellazione di terreno in assenza di regolare autorizzazione, la mancata o carente applicazione del piano di conduzione di cui al comma 3 dell'art. 11, la cessione o l'affitto comunque denominati del terreno tabellato ed il mancato rispetto delle altre disposizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione rilasciata comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da 309 Euro a 619 Euro.

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