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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1996, n. 8

DISPOSIZIONI STRAORDINARIE CONSEGUENTI ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, DEL 4 APRILE - 12 GIUGNO 1995, N. 444/95

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 15 aprile 1996

Art. 2
1. Il trattamento economico e giuridico attribuito al personale regionale che, in sede di prima attuazione della L.R. 8 marzo 1984 n. 11, è stato inquadrato a seguito di procedura concorsuale effettuata a norma dell'art. 18 della stessa legge nella seconda qualifica dirigenziale ivi prevista è ad ogni effetto fatto salvo qualora detto personale abbia svolto, dalla data della nomina alla data di introduzione della qualifica unica dirigenziale, funzioni di competenza della ex seconda qualifica dirigenziale.
2. Per il personale cessato dal servizio a qualsiasi titolo, con decorrenza successiva alla data del provvedimento di nomina, lo svolgimento continuativo delle funzioni richiesto dal comma 1 è riferito alla data di cessazione.

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