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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1996, n. 8

DISPOSIZIONI STRAORDINARIE CONSEGUENTI ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, DEL 4 APRILE - 12 GIUGNO 1995, N. 444/95

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 15 aprile 1996

Art. 3
1. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte mediante utilizzazione dei fondi stanziati sul Capitolo di spesa 04080 "Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale compresi gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali. Spese obbligatorie" del Bilancio di previsione per l'esercizio 1996 e successivi.

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