LEGGE REGIONALE 11 aprile 1996, n. 8
DISPOSIZIONI STRAORDINARIE CONSEGUENTI ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, DEL 4 APRILE - 12 GIUGNO 1995, N. 444/95
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 15 aprile 1996
Art. 3
1. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte mediante utilizzazione dei fondi stanziati sul Capitolo di spesa 04080 "Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale compresi gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali. Spese obbligatorie" del Bilancio di previsione per l'esercizio 1996 e successivi.