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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1996, n. 15

PROMOZIONE, ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 56 del 20 maggio 1996

Art. 1
Oggetto e finalità
1. La Regione, in conformità ai principi sanciti dalla legge 8 luglio 1986, n. 349 Sito esterno, dalla legge 28 agosto 1989, n. 305 Sito esterno, dalla L.R. 6 settembre 1993, n. 32, e dalla Direttiva CEE 7 giugno 1990, n. 313, con la presente legge persegue i seguenti obiettivi:
a) promuovere lo sviluppo di comportamenti individuali e sociali nei confronti dell'ambiente, atti a favorire rapporti compatibili tra gli esseri viventi ed il loro habitat;
b) promuovere la raccolta e la diffusione delle informazioni sullo stato dell'ambiente della regione e la produzione di conoscenze sulle tematiche ambientali, anche al fine di favorire la consapevole partecipazione ai processi decisionali;
c) favorire l'accesso da parte dei cittadini e delle loro forme associate alle informazioni in materia ambientale in possesso della pubblica amministrazione;
d) promuovere, in collaborazione con gli enti locali e con gli enti di gestione delle aree protette, lo sviluppo delle attività di informazione ed educazione ambientale, conferendo ad esse continuità attraverso l'istituzione e la valorizzazione di centri e strutture territoriali permanenti, nonché un sistema informativo per l'educazione ambientale rivolto al mondo giovanile scolastico ed extra scolastico;
e) promuovere il coordinamento funzionale tra le strutture pubbliche e la loro collaborazione con i soggetti privati e le associazioni di cittadini che operano sul territorio regionale con finalità di promozione della conoscenza dell'ambiente e della qualità ambientale dello sviluppo.
2. La Regione persegue i predetti obiettivi attraverso i seguenti strumenti:
a) il programma di informazione ed educazione ambientale (INFEA);
b) i centri di informazione ed educazione ambientale;
c) gli sportelli ambientali;
d) periodiche relazioni sullo stato dell'ambiente nella Regione Emilia-Romagna.
3. La Regione assicura l'accesso alle informazioni in materia ambientale con le modalità di cui all'art. 7 della L.R. 6 settembre 1993, n. 32.

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