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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1996, n. 15

PROMOZIONE, ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 56 del 20 maggio 1996

Art. 6
Commissione regionale di coordinamento
1. E' istituita la commissione regionale di coordinamento per l'informazione e l'educazione ambientale con il compito di:
a) elaborare le linee-guida e i criteri per la predisposizione del programma INFEA;
b) esprimere parere in ordine al programma regionale di cui all'art. 2, nonchè alle proposte e ai progetti presentati alla Regione in materia di informazione e di educazione ambientale;
c) esaminare e fornire valutazioni in merito ad argomenti e temi in materia di informazione ed educazione ambientale che la Giunta regionale ritenga di sottoporre alla commissione stessa;
d) definire gli standards di qualità sulla base dei quali caratterizzare il ruolo e la valenza dei centri di informazione ed educazione ambientale di cui all'art. 3;
e) verificare l'andamento delle attività previste nel programma INFEA ed esprimere alla Giunta regionale le proprie valutazioni e proposte.
2. La commissione è istituita con atto della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composta da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di ambiente, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) un esperto designato da ciascuna Provincia;
c) un esperto designato dalla Sovrintendenza regionale scolastica;
d) quattro esperti designati rispettivamente dall'IRRSAE, dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna (IBACN), dall'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia- Romagna e dal Centro regionale di documentazione per la salute dell'Emilia-Romagna;
e) otto esperti nominati dalla Giunta regionale scelti tra operatori di comprovata esperienza in materia di informazione, comunicazione ed educazione ambientale maturata in strutture pubbliche, associative e private.
3. Un collaboratore regionale svolge le funzioni di segretario.
4. Al fine dell'elaborazione delle linee guida e dei criteri informatori del programma INFEA, il Presidente della commissione promuove la consultazione degli enti e delle associazioni interessati.
5. Al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione in ordine all'espressione del parere sul programma regionale di cui all'art. 2, il Presidente della commissione può sentire i soggetti proponenti.
6. Qualora ne ravvisi l'opportunità in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può invitare alle riunioni della commissione esperti e rappresentanti di altri enti od associazioni.

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