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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1996, n. 15

PROMOZIONE, ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 56 del 20 maggio 1996

Art. 7
Norme finanziarie
1. Alla realizzazione di quanto previsto dalla presente legge, la Regione provvede direttamente per quanto attiene a:
a) attività di informazione e di educazione ambientale di valenza regionale individuate nel programma INFEA di cui all'art. 2;
b) interventi di supporto e di interconnessione per i centri di informazione ed educazione ambientale di cui all'art. 3;
c) attivazione di sportelli ambientali di cui all'art. 4 presso le strutture organizzative regionali;
d) la relazione sullo stato dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna di cui all'art. 5.
2. La Regione provvede altresì alla realizzazione di quanto previsto dalla presente legge mediante concessione di contributi finanziari, in misura non superiore al cinquanta per cento dell'importo complessivo, a:
a) enti locali e soggetti pubblici, privati ed associativi per la realizzazione di attività di informazione e di educazione ambientale individuate nel programma INFEA di cui all'art. 2;
b) soggetti gestori dei centri di educazione ed informazione ambientale di cui all'art. 3 e degli sportelli ambientali di cui all'art. 4 per la realizzazione, il potenziamento e la qualificazione dei centri e degli sportelli stessi;
c) Province e Comuni per la realizzazione e la divulgazione delle relazioni sullo stato dell'ambiente relative al rispettivo territorio, di cui all'art. 5 comma 2.
3. La misura dei contributi finanziari di cui al comma 2, nel caso di soggetti del volontariato e dell'associazionismo, è elevabile fino al settantacinque per cento dell'importo complessivo.
4. La Regione fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge mediante la definizione di appositi capitoli, nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma primo, della L.R. 6 luglio 1977 n. 31 e successive modifiche e integrazioni.

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