LEGGE REGIONALE 16 maggio 1996, n. 15
PROMOZIONE, ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 56 del 20 maggio 1996
Art. 2
Programma regionale
1. Il programma regionale delle attività di informazione ed educazione ambientale (INFEA) è lo strumento programmatico di riferimento e di raccordo nel settore ed è approvato dal Consiglio regionale. Esso è predisposto dalla Giunta regionale anche sulla base delle proposte delle Province e dei soggetti interessati, previa acquisizione del parere della commissione regionale di coordinamento di cui all'art. 6, ha durata triennale, è articolato per annualità e contiene, tra l'altro:
a) l'individuazione delle attività da realizzare attraverso la rete dei centri di informazione ed educazione ambientale e degli sportelli ambientali;
b) l'individuazione delle attività di formazione ed educazione ambientale per la scuola, di ogni ordine e grado, da realizzare anche in base ad apposite convenzioni con la Sovrintendenza regionale scolastica, i Provveditorati, gli Istituti scolastici, l'Istituto regionale di ricerca e sperimentazione e aggiornamento educativo (IRRSAE), l'Università ed i soggetti gestori delle scuole non statali, nonchè delle attività di formazione degli operatori dei centri di informazione ed educazione ambientale e degli sportelli ambientali;
c) l'individuazione delle attività formative e dimostrative da svilupparsi secondo la forma del turismo educativo - ambientale da parte di soggetti pubblici, privati ed associativi;
d) la indicazione delle attività di comunicazione, informazione e sensibilizzazione ambientale rivolte ai cittadini, anche con l'ausilio di supporti multimediali;
e) i progetti speciali, anche transnazionali, finalizzati allo sviluppo della istruzione ambientale e alla conoscenza integrata dei problemi ambientali con quelli della salute, dell'alimentazione, dei beni culturali, dell'agricoltura biocompatibile, della tutela dei consumatori, del turismo ecologico;
f) la individuazione delle modalità e delle forme di rapporto del sistema regionale di informazione ed educazione ambientale con il mondo della scuola e dell'università, con le associazioni ambientaliste e del volontariato, con soggetti privati, imprese e loro associazioni;
g) la indicazione delle fonti, dei criteri e delle modalità di finanziamento delle strutture territoriali e delle attività previste nel programma stesso;
h) il raccordo con altri programmi di iniziative e di attività di informazione ed educazione ambientale predisposti in attuazione di leggi regionali ed in particolare delle seguenti: L.R. 24 gennaio 1977, n. 2; L.R. 25 gennaio 1983, n. 6; L.R. 2 aprile 1988, n. 11; L.R. 3 luglio 1989, n. 23; L.R. 7 dicembre 1992, n. 45; L.R. 12 luglio 1994, n. 27; L.R. 7 marzo 1995, n. 10; L.R. 19 aprile 1995, n. 44.