LEGGE REGIONALE 16 maggio 1996, n. 15
PROMOZIONE, ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 56 del 20 maggio 1996
Art. 3
I centri di informazione ed educazione ambientale
1. I centri di informazione ed educazione ambientale sono organizzati in:
a) centri di base, a livello comunale e sovracomunale, per l'esercizio delle attività formative e informative rivolte ai cittadini ed alle loro forme associative;
b) centri specializzati, a livello regionale, individuati dal programma INFEA di cui all'art. 2, per lo sviluppo di progetti speciali e quali supporti di carattere tematico ai centri di base. In relazione agli aspetti di tutela e conservazione della natura, tali centri sono individuati in primo luogo tra le strutture di informazione, divulgazione ed educazione ambientale realizzate nell'ambito delle aree protette, nonchè tra i centri della rete regionale dei musei naturalistici.
2. I suddetti centri sono istituiti, di norma, dagli enti locali territoriali interessati ovvero realizzati da altri soggetti pubblici, privati e associativi, sulla base dei criteri stabiliti dalla commissione regionale di coordinamento di cui all'art. 6 e del programma INFEA.