LEGGE REGIONALE 16 maggio 1996, n. 15
PROMOZIONE, ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 56 del 20 maggio 1996
Art. 5
Relazione sullo stato dell'ambiente
1. La Giunta regionale redige, con periodicità triennale, una relazione sullo stato dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna con il supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente, istituita con la L.R. n. 44/'95.
2. La Regione promuove e favorisce altresì la redazione e la divulgazione di relazioni sullo stato dell'ambiente a scala provinciale e comunale.
3. Ai fini della acquisizione dei dati necessari la Giunta regionale provvede ad emanare apposite direttive agli enti locali e regionali.