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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1996, n. 15

PROMOZIONE, ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 1 agosto 2002 n. 18

Art. 7

(sostituita lett. a) e aggiunte lett. e) e f) del comma 1 e sostituiti commi 2 e 3 da art. 31 L.R. 1 agosto 2002 n. 18)

Norme finanziarie
1. Alla realizzazione di quanto previsto dalla presente legge la Regione provvede direttamente per quanto attiene a:
a) attività di informazione, documentazione, comunicazione, formazione ed educazione ambientale di valenza regionale, interregionale e sovraregionale individuate nel programma INFEA di cui all'art. 2;
b) interventi di supporto e di interconnessione per i centri di informazione ed educazione ambientale di cui all'art. 3;
c) attivazione di sportelli ambientali di cui all'art. 4 presso le strutture organizzative regionali;
d) la relazione sullo stato dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna di cui all'art. 5;
e) organizzazione, promozione e realizzazione di attività didattiche volte alla formazione ed alla qualificazione professionale degli operatori di educazione ambientale;
f) gestione, funzionamento e potenziamento del centro regionale educazione ambientale (CREA), individuato dal programma INFEA di cui all'art. 2.
2. La Regione provvede, altresì, alla realizzazione di quanto previsto dalla presente legge mediante concessione di contributi finanziari a:
a) enti locali, soggetti pubblici, associativi e del volontariato (in qualità di soggetti titolari di centri di educazione ambientale) per la realizzazione di attività di informazione, documentazione, comunicazione, formazione ed educazione ambientale individuate nel programma INFEA di cui all'art. 2;
b) enti locali, soggetti pubblici, associativi e del volontariato (in qualità di soggetti titolari di centri di educazione ambientale) per la realizzazione, la qualificazione e il potenziamento dei centri di educazione ambientale di cui all'art. 3;
c) Province e Comuni per la realizzazione e la divulgazione delle relazioni sullo stato dell'ambiente relative al rispettivo territorio, di cui all'art. 5, comma 2;
d) istituti scolastici di ogni ordine e grado per la promozione di attività di laboratorio di educazione ambientale individuate dal programma INFEA di cui all'art. 2.
3. La misura dei contributi finanziari di cui al comma 2 sarà stabilita nei singoli provvedimenti attuativi del programma INFEA di cui all'art. 2.
4. La Regione fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge mediante la definizione di appositi capitoli, nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma primo, della L.R. 6 luglio 1977 n. 31 e successive modifiche e integrazioni.

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