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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1996, n. 15

PROMOZIONE, ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 1 agosto 2002 n. 18

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità
Art. 2 - Programma regionale
Art. 3 - I centri di informazione ed educazione ambientale
Art. 4 - Gli sportelli ambientali
Art. 5 - Relazione sullo stato dell'ambiente
Art. 6 - Commissione regionale di coordinamento
Art. 7 - Norme finanziarie
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La Regione, in conformità ai principi sanciti dalla legge 8 luglio 1986, n. 349 Sito esterno, dalla legge 28 agosto 1989, n. 305 Sito esterno, dalla L.R. 6 settembre 1993, n. 32, e dalla Direttiva CEE 7 giugno 1990, n. 313, con la presente legge persegue i seguenti obiettivi:
a) promuovere lo sviluppo di comportamenti individuali e sociali nei confronti dell'ambiente, atti a favorire rapporti compatibili tra gli esseri viventi ed il loro habitat;
b) promuovere la raccolta e la diffusione delle informazioni sullo stato dell'ambiente della regione e la produzione di conoscenze sulle tematiche ambientali, anche al fine di favorire la consapevole partecipazione ai processi decisionali;
c) favorire l'accesso da parte dei cittadini e delle loro forme associate alle informazioni in materia ambientale in possesso della pubblica amministrazione;
d) promuovere, in collaborazione con gli enti locali e con gli enti di gestione delle aree protette, lo sviluppo delle attività di informazione ed educazione ambientale, conferendo ad esse continuità attraverso l'istituzione e la valorizzazione di centri e strutture territoriali permanenti, nonché un sistema informativo per l'educazione ambientale rivolto al mondo giovanile scolastico ed extra scolastico;
e) promuovere il coordinamento funzionale tra le strutture pubbliche e la loro collaborazione con i soggetti privati e le associazioni di cittadini che operano sul territorio regionale con finalità di promozione della conoscenza dell'ambiente e della qualità ambientale dello sviluppo.
2. La Regione persegue i predetti obiettivi attraverso i seguenti strumenti:
a) il programma di informazione ed educazione ambientale (INFEA);
b) i centri di informazione ed educazione ambientale;
c) gli sportelli ambientali;
d) periodiche relazioni sullo stato dell'ambiente nella Regione Emilia-Romagna.
3. La Regione assicura l'accesso alle informazioni in materia ambientale con le modalità di cui all'art. 7 della L.R. 6 settembre 1993, n. 32.
Art. 2
Programma regionale
1. Il programma regionale delle attività di informazione ed educazione ambientale (INFEA) è lo strumento programmatico di riferimento e di raccordo nel settore ed è approvato dal Consiglio regionale. Esso è predisposto dalla Giunta regionale anche sulla base delle proposte delle Province e dei soggetti interessati, previa acquisizione del parere della commissione regionale di coordinamento di cui all'art. 6, ha durata triennale, è articolato per annualità e contiene, tra l'altro:
a) l'individuazione delle attività da realizzare attraverso la rete dei centri di informazione ed educazione ambientale e degli sportelli ambientali;
b) l'individuazione delle attività di formazione ed educazione ambientale per la scuola, di ogni ordine e grado, da realizzare anche in base ad apposite convenzioni con la Sovrintendenza regionale scolastica, i Provveditorati, gli Istituti scolastici, l'Istituto regionale di ricerca e sperimentazione e aggiornamento educativo (IRRSAE), l'Università ed i soggetti gestori delle scuole non statali, nonché delle attività di formazione degli operatori dei centri di informazione ed educazione ambientale e degli sportelli ambientali;
c) l'individuazione delle attività formative e dimostrative da svilupparsi secondo la forma del turismo educativo-ambientale da parte di soggetti pubblici, privati ed associativi;
d) la indicazione delle attività di comunicazione, informazione e sensibilizzazione ambientale rivolte ai cittadini, anche con l'ausilio di supporti multimediali;
e) i progetti speciali, anche transnazionali, finalizzati allo sviluppo della istruzione ambientale e alla conoscenza integrata dei problemi ambientali con quelli della salute, dell'alimentazione, dei beni culturali, dell'agricoltura biocompatibile, della tutela dei consumatori, del turismo ecologico;
f) la individuazione delle modalità e delle forme di rapporto del sistema regionale di informazione ed educazione ambientale con il mondo della scuola e dell'università, con le associazioni ambientaliste e del volontariato, con soggetti privati, imprese e loro associazioni;
g) la indicazione delle fonti, dei criteri e delle modalità di finanziamento delle strutture territoriali e delle attività previste nel programma stesso;
h) il raccordo con altri programmi di iniziative e di attività di informazione ed educazione ambientale predisposti in attuazione di leggi regionali ed in particolare delle seguenti: L.R. 24 gennaio 1977, n. 2; L.R. 25 gennaio 1983, n. 6; L.R. 2 aprile 1988, n. 11; L.R. 3 luglio 1989, n. 23; L.R. 7 dicembre 1992, n. 45; L.R. 12 luglio 1994, n. 27; L.R. 7 marzo 1995, n. 10; L.R. 19 aprile 1995, n. 44.
Art. 3
I centri di informazione ed educazione ambientale
1. I centri di informazione ed educazione ambientale sono organizzati in:
a) centri di base, a livello comunale e sovracomunale, per l'esercizio delle attività formative e informative rivolte ai cittadini ed alle loro forme associative;
b) centri specializzati, a livello regionale, individuati dal programma INFEA di cui all'art. 2, per lo sviluppo di progetti speciali e quali supporti di carattere tematico ai centri di base. In relazione agli aspetti di tutela e conservazione della natura, tali centri sono individuati in primo luogo tra le strutture di informazione, divulgazione ed educazione ambientale realizzate nell'ambito delle aree protette, nonché tra i centri della rete regionale dei musei naturalistici.
2. I suddetti centri sono istituiti, di norma, dagli enti locali territoriali interessati ovvero realizzati da altri soggetti pubblici, privati e associativi, sulla base dei criteri stabiliti dalla commissione regionale di coordinamento di cui all'art. 6 e del programma INFEA.
Art. 4
Gli sportelli ambientali
1. Per favorire l'accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente, la Regione promuove l'apertura di sportelli ambientali presso i centri di cui all'art. 3 gestiti da enti pubblici o dati in gestione, ovvero presso le sezioni provinciali dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna, gli uffici regionali, provinciali, comunali e di altri enti pubblici.
2. Gli sportelli ambientali rappresentano i terminali periferici unitari dei sistemi informativi ambientali della Regione e degli enti Locali ed organizzano l'accesso alle informazioni ambientali in forma scritta o visiva ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 32/'93.
Art. 5
Relazione sullo stato dell'ambiente
1. La Giunta regionale redige, con periodicità triennale, una relazione sullo stato dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna con il supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente, istituita con la L.R. n. 44/'95.
2. La Regione promuove e favorisce altresì la redazione e la divulgazione di relazioni sullo stato dell'ambiente a scala provinciale e comunale.
3. Ai fini della acquisizione dei dati necessari la Giunta regionale provvede ad emanare apposite direttive agli enti locali e regionali.
Art. 6
Commissione regionale di coordinamento
1. È istituita la commissione regionale di coordinamento per l'informazione e l'educazione ambientale con il compito di:
a) elaborare le linee-guida e i criteri per la predisposizione del programma INFEA;
b) esprimere parere in ordine al programma regionale di cui all'art. 2, nonché alle proposte e ai progetti presentati alla Regione in materia di informazione e di educazione ambientale;
c) esaminare e fornire valutazioni in merito ad argomenti e temi in materia di informazione ed educazione ambientale che la Giunta regionale ritenga di sottoporre alla commissione stessa;
d) definire gli standards di qualità sulla base dei quali caratterizzare il ruolo e la valenza dei centri di informazione ed educazione ambientale di cui all'art. 3;
e) verificare l'andamento delle attività previste nel programma INFEA ed esprimere alla Giunta regionale le proprie valutazioni e proposte.
2. La commissione è istituita con atto della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composta da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di ambiente, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) un esperto designato da ciascuna Provincia;
c) un esperto designato dalla Sovrintendenza regionale scolastica;
d) quattro esperti designati rispettivamente dall'IRRSAE, dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna (IBACN), dall'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna e dal Centro regionale di documentazione per la salute dell'Emilia-Romagna;
e) otto esperti nominati dalla Giunta regionale scelti tra operatori di comprovata esperienza in materia di informazione, comunicazione ed educazione ambientale maturata in strutture pubbliche, associative e private.
3. Un collaboratore regionale svolge le funzioni di segretario.
4. Al fine dell'elaborazione delle linee guida e dei criteri informatori del programma INFEA, il Presidente della commissione promuove la consultazione degli enti e delle associazioni interessati.
5. Al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione in ordine all'espressione del parere sul programma regionale di cui all'art. 2, il Presidente della commissione può sentire i soggetti proponenti.
6. Qualora ne ravvisi l'opportunità in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può invitare alle riunioni della commissione esperti e rappresentanti di altri enti od associazioni.
Art. 7

(sostituita lett. a) e aggiunte lett. e) e f) del comma 1 e sostituiti commi 2 e 3 da art. 31 L.R. 1 agosto 2002 n. 18)

Norme finanziarie
1. Alla realizzazione di quanto previsto dalla presente legge la Regione provvede direttamente per quanto attiene a:
a) attività di informazione, documentazione, comunicazione, formazione ed educazione ambientale di valenza regionale, interregionale e sovraregionale individuate nel programma INFEA di cui all'art. 2;
b) interventi di supporto e di interconnessione per i centri di informazione ed educazione ambientale di cui all'art. 3;
c) attivazione di sportelli ambientali di cui all'art. 4 presso le strutture organizzative regionali;
d) la relazione sullo stato dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna di cui all'art. 5;
e) organizzazione, promozione e realizzazione di attività didattiche volte alla formazione ed alla qualificazione professionale degli operatori di educazione ambientale;
f) gestione, funzionamento e potenziamento del centro regionale educazione ambientale (CREA), individuato dal programma INFEA di cui all'art. 2.
2. La Regione provvede, altresì, alla realizzazione di quanto previsto dalla presente legge mediante concessione di contributi finanziari a:
a) enti locali, soggetti pubblici, associativi e del volontariato (in qualità di soggetti titolari di centri di educazione ambientale) per la realizzazione di attività di informazione, documentazione, comunicazione, formazione ed educazione ambientale individuate nel programma INFEA di cui all'art. 2;
b) enti locali, soggetti pubblici, associativi e del volontariato (in qualità di soggetti titolari di centri di educazione ambientale) per la realizzazione, la qualificazione e il potenziamento dei centri di educazione ambientale di cui all'art. 3;
c) Province e Comuni per la realizzazione e la divulgazione delle relazioni sullo stato dell'ambiente relative al rispettivo territorio, di cui all'art. 5, comma 2;
d) istituti scolastici di ogni ordine e grado per la promozione di attività di laboratorio di educazione ambientale individuate dal programma INFEA di cui all'art. 2.
3. La misura dei contributi finanziari di cui al comma 2 sarà stabilita nei singoli provvedimenti attuativi del programma INFEA di cui all'art. 2.
4. La Regione fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge mediante la definizione di appositi capitoli, nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma primo, della L.R. 6 luglio 1977 n. 31 e successive modifiche e integrazioni.

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