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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1996, n. 16

RIORGANIZZAZIONE DEI CONSORZI FITOSANITARI PROVINCIALI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 28 LUGLIO 1982, N. 34 E 7 FEBBRAIO 1992, N. 7

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 59 del 24 maggio 1996

Art. 7
Contributi a carico dei consorziati
1. Per le spese generali di amministrazione i Consorzi Fitosanitari Provinciali hanno facoltà, richiamandosi alla legge 18 giugno 1931, n. 987 Sito esterno e relative modifiche, di imporre una contribuzione annua commisurata al reddito dominicale di cui al D.M. 7 febbraio 1984 e successive modificazioni.
2. La misura di tale contribuzione, che viene deliberata dalla Commissione amministratrice ed è soggetta al controllo di cui all'art. 1, deve corrispondere alle esigenze funzionali del Consorzio, ma non può superare il limite massimo del dieci per cento del predetto reddito dominicale.
3. Per la riscossione dei contributi consortili, i Consorzi possono avvalersi delle norme della procedura privilegiata per la riscossione delle imposte dirette, mediante la formazione di ruoli di contribuzione da rendere esecutivi dall'Intendente di Finanza della rispettiva Provincia e da porre in riscossione con le modalità dettate dalle norme vigenti.

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